di Andrea Farinazzo
Le figure inserite all’interno del sistema salute e sicurezza sul lavoro, volte a tutela del lavoratore sono state stabilite dal legislatore e hanno la modalità di gestione del modello collaborativo, coinvolgendo figure responsabili nella gestione del sistema, figure che possono essere sia interne che esterne.
Il decreto legislativo 81/08 va ad individuare un sistema di prevenzione e protezione che coinvolge tutte le figure chiave per la sicurezza nei luoghi di lavoro, Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto e Lavoratore, coinvolgendo anche altre figure che sono, il RSPP 8responsabile del servizio di prevenzione e protezione), l’ASPP (addetto del servizio di prevenzione e protezione), il Medico Competente e il RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e gli addetti al primo soccorso e antincendio.
Datore di Lavoro
È il primo responsabile della sicurezza sul lavoro in azienda, è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto, che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nell’ambito in cui il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione della stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
In sintesi è il soggetto che ha maggiore responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro in azienda, e su di lui ricadono obblighi indelegabili che sono valutare i rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e designare il RSPP (art. 17 d.lgs. 81/08) e tenere conto delle capacità dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, quando si devono affidare i compiti, fornire ai lavoratori i necessari Dispositivi di protezione individuale, adottare le misure appropriate affinché solo i lavoratori che abbiano ricevute adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alla zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (art. 18 D.lgs. 81/08).
Il Dirigente
Risulta essere un quasi datore di lavoro, è una figura apicale che ha un ruolo fondamentale nell’organizzazione della sicurezza dell’impresa, molte volte viene con la delega di funzione nominato Hse Manager, deve ricevere una formazione adeguata e specifica che si deve aggiornare ogni cinque anni. In capo a lui sussistono degli obblighi previsti dall’articolo 18 D.Lgs. 81/08 ed il loro inadempimento può determinare la violazione di norme giuridiche, che possono comportare conseguenti e successive responsabilità sia civile che penali.
Il preposto per la sicurezza
Questa figura viene individuate e definita dal D.Lgs 81/08 (art. 2, lettera e), e gli assegna i compiti di sovraintendere all’attività lavorativa, garantire l’attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro, controllare la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori e in base alla nuova legge 215/2021. La regolamentazione dei compiti del preposto viene, poi, del tutto rivista, attraverso la modifica dell’articolo 19, comma1, del d.lgs. n.81/2008, il cui “nuovo” testo, nelle parti modificate rispetto al d.lgs. n.81/2008 precedente, si riporta di seguito:
a)sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
La regolamentazione dei compiti del preposto viene, poi, del tutto rivista, attraverso la modifica dell’articolo19, comma1, del d.lgs. n.81/2008, il cui “nuovo” testo, nelle parti modificate rispetto al d.lgs. n.81/2008 precedente, si riporta di seguito:
- f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Il Lavoratore
Così come definito dall’art. 2 lett. A) del D.lgs. 81/08 come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Le diverse tipologie sono espresse in, socio lavoratore, associato in prima partecipazione (art. 2549 c.c.), i tirocinanti, allievi di istituti ed università, volontari, sintetizzando chiunque intrattenga un rapporto di lavoro subordinato.
Su di lui sono in capo diritti e obblighi, tra cui questi.
- Il diritto di astenersi dal riprendere l’attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- Il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile;
- Il diritto di adottare misure atte a scongiurare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato qualora ci si trovi nell’impossibilità di contattare un superiore gerarchico e ciò senza subire pregiudizio alcuno, sempre che non vengano accertate gravi negligenze;
- Il diritto di chiedere di essere sottoposto a visita medica, qualora la richiesta sia correlata con rischi professionali;
- Il diritto di avere un’adeguata informazione (art. 36 D.Lgs 81/08), una sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi) ed ove previsto, uno specifico addestramento (art. 37 D.Lgs. 81/08)
Per gli obblighi:
- Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Conservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
- Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di protezione di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.
Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)
È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro (art. 2 lett. i D.Lgs. 81/08).
La nomina è obbligatoria in ogni azienda che abbia almeno un dipendente e la sua funzione è incompatibile con quella del RSPP e ASPP. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha il compito di rappresentare i lavoratori sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro, compito che non va confuso con quello della sorveglianza sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori, tipico invece della figura del Preposto.
Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Deve essere una persona dotata di capacità e requisiti professionali che presuppongono la conoscenza specificata della normativa antinfortunistica. Può essere designato solamente dal datore di lavoro (art. 17 D.Lgs. 81/08), previa consultazione del RLS, e può essere esterno (professionista) o interno all’azienda. In alcuni casi, previsti dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/08. Lo stesso datore di lavoro può ricoprirne il ruolo, assumendo il valore di Datore di Lavoro SPP.
Il Medico Competente
Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale; programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 (…); istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (…).
La sicurezza sul lavoro nel ccnl metalmeccanico
Il ruolo della rappresentanza per le lavoratrici e i lavoratori, in termini di diritti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è un punto centrale della nostra azione e una sfida per il futuro. Il tutto parte dall’apporto degli rls in collaborazione con i lavoratori.
È necessaria l’adozione di apposite misure preventive e protettive, in modo da evitare o ridurre al minimo possibile l’esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all’attività lavorativa, riducendo o eliminando gli infortuni e le malattie professionali.
La sicurezza sul lavoro è parte integrante del nostro contratto e nell’ultimo rinnovo del 2021 si sono andate a sviluppare tematiche che sono in misura preventiva, tra cui i Near miss, i break formativi e la root causes analisys (meglio conosciuta come regola dei cinque perché). Il principio cardine con cui si debbono eliminare gli infortuni e le morti sul lavoro avvengono anche tramite l’estensione di una buona pratica di raccolta e di segnalazione dei “quasi infortuni” e dei comportamenti insicuri e deve avvenire tramite collaborazione tra RSPP, RLS e con il coinvolgimento dei lavoratori. Tutto questo percorso può essere inserito all’interno dei break formativi, una metodologia di formazione dei lavoratori che non si svolge in un’aula tradizionale o mediante e-Learning, ma direttamente nei luoghi di lavoro. I break formativi sono collocati durante l’orario di lavoro e sono finalizzati a migliorare l’efficacia della formazione dei lavoratori sulla sicurezza elevando il livello di approfondimento, apportando un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione e mantenendo alta la percezione del rischio. Nei break formativi la presenza del rls è fondamentale per il riconoscimento dell’aggiornamento delle ore nell’arco del quinquennio come sancito dall’accordo Stato/Regioni. Ruolo importante lo ha anche la Commissione Nazionale Salute e Sicurezza che avrà il compito di emanare linee guida ad utilizzo delle aziende e degli rls, non ultima la pubblicazione del 28 aprile 2022 nella giornata mondiale della sicurezza sul lavoro con la pubblicazione dell’opuscolo dei lavoratori inviati all’estero, di facile lettura e di vademecum per tutti i lavoratori, altro compito sarà quello congiuntamente con Inail con la pubblicazione una banca dati statistica degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nei vari settori dell’industria metalmeccanica, ma soprattutto in merito a rischi trasversali di tutti i comparti. Tutto questo a scopo propedeutico e per capire quali sono i settori più a rischio. Quindi riepilogando il ccnl metalmeccanico getta le basi per una corretta Diffusione della Root Cause Analysis “5 Perché”, Analisi mancati Infortuni e Malattie professionali a livello aziendale, Attivazione in azienda dei Break formativi (15-20 minuti retribuiti) in accordo con la RSU, così dove possibile esaudire il requisito della formazione come da accordo conferenza Stato – Regioni, Competenze a RLS e RSPP sui temi dell’ambiente esterno, rifiuti, impatto energetico, Analisi in azienda dei quasi infortuni e delle situazioni pericolose nell’intento di individuare opportune misure gestionali, Gestione del protocollo CoViD – 19 in azienda in modo congiunto tra RSPP – RLS – RSU, Accrescimento delle competenze e dell’azione della Commissione Nazionale, partendo dal lavoro svolto con Inail, per promuovere la prevenzione nelle aziende, sviluppando anche linee guida sui temi della sicurezza, vademecum per l’invio dei lavoratori all’estero, Realizzazione di iniziative sia nazionali che territoriali con il coinvolgimento dei soggetti interessati alla gestione della salute e sicurezza, Coinvolgimento anche delle RSU (oltre agli attori già previsti dal DL 81) nelle azioni nei luoghi di lavoro per un maggior coinvolgimento dei lavoratori sulla sicurezza.