Covid-19: distanziamento Sociale e la gestione dei fattori spazio tempo

di Andrea Farinazzo

Per rendere esigibile l’importanza del rispetto del distanziamento sociale bisogna fare riferimento al documento “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali stilato il 14 di aprile 2020 (integrato il 24 aprile 2020)” dove risulta evidente come la prevenzione in azienda ruoti attorno a questo requisito che viene menzionato in più punti del citato documento. D’altra parte, il distanziamento sociale è anche una delle misure più difficili da attuare ed è altrettanto complesso dimostrare di averlo attuato in modo corretto ed efficace nei luoghi di lavoro. Viene quindi spontanea analizzare alcuni dei riferimenti più rilevanti contenuti nel Protocollo che riguardano il distanziamento sociale nei luoghi di lavoro così da capire come bisogna comportarci per gestire al meglio questo requisito sociale.

DISTANZIAMENTO SOCIALE
All’interno del punto Informazione si fa riferimento alla necessità di informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda, di impegnarsi: a rispettare il mantenimento della distanza di sicurezza; a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. Per quanto riguarda questo primo punto, è d’obbligo chiarire che bisogna fare riferimento a due distanze diverse. Infatti, quando si parla di “distanza di sicurezza” non può che essere quella di almeno 1 metro (che è sempre stato il distanziamento interpersonale minimo richiesto dai vari documenti di legge fin dall’inizio dell’emergenza). Al contrario, in caso di persona sintomatica, quando si parla di “adeguata distanza” non può che essere quella di almeno 2 metri in modo da evitare che le altre persone presenti vengano a risultare automaticamente definite come “contatti stretti” del caso in esame (in caso si trovino a distanza minore di 2 metri per almeno 15 minuti).
Infatti, non bisogna dimenticare che in quest’ultimo caso, come richiesto dal Protocollo – Gestione di una persona sintomatica in azienda
 – è necessario che l’azienda collabori con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO
Il ministero della Salute, in linea con quanto stabilito dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, riporta la seguente definizione di contatto stretto: una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano); una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SENZA DISTANZIAMENTO
Nel Protocollo all’interno del punto Dispositivi di protezione individuale viene chiarito che, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Analizzando questo punto, possiamo vedere che si parla di “imposizione dettata dal lavoro” e “mancanza di altre soluzioni organizzative” che ci portano a dover lavorare ad una distanza interpersonale minore di un metro. In questi casi, venendo a mancare il rispetto del distanziamento minimo, ci si affida totalmente al ruolo protettivo dei DPI. Ovviamente, ove possibile, queste situazioni dovrebbero essere evitate, ma qualora non sia percorribile evitarle del tutto, nei limiti del possibile, è bene cercare di ridurre queste attività ad un tempo inferiore ai 15 minuti. Una maggiore durata del contatto aumenta il rischio di trasmissione di COVID-19; il limite di 15 minuti è fissato arbitrariamente dalle autorità sanitarie (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ministero della Salute) per scopi pratici.

DISTANZIAMENTO SOCIALE NEGLI SPAZI COMUNI
Nel Protocollo all’interno del punto Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) si specifica che per l’accesso è necessario prevedere un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e assicurarsi del mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. In questo caso vediamo che, oltre al rispetto della distanza minima di 1 metro, bisogna agire anche sul fattore tempo riducendo i periodi di sosta all’interno degli spazi comuni. Bisogna inoltre tener presente che in questi spazi le persone non sono sempre dotate di mascherine (ad esempio durante la consumazione dei pasti) e di conseguenza, pur trovandosi a distanza di 1 metro dagli altri, la situazione rimane comunque critica rispetto alle altre situazioni dove c’è anche l’ausilio protettivo delle mascherine. Di seguito vengono riportate due possibili soluzioni per ridurre il rischio di contagio, che è consigliabile adottare almeno all’interno delle mense.

  • Ove compatibile con le dimensioni degli spazi comuni, adottare a favore di sicurezza un distanziamento minimo di 2 metri.
  • In caso non sia possibile avere 2 metri di distanza tra le persone, se possibile, installare delle protezioni in plexiglass tra le varie postazioni.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DISTANZIAMENTO
Nel Protocollo all’interno del punto Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi troviamo una serie di requisiti che richiedono una riorganizzazione degli spazi, orari e modalità di trasporto per essere conformi al requisito di distanziamento sociale. 

  • È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

EFFICACE GESTIONE DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE
Se possibile, in relazione alla tipologia di attività svolta e spazi presenti negli ambienti di lavoro, richiedere ed accertarsi che i lavoratori mantengano una distanza di sicurezza di almeno 2 metri.
In caso vi siano attività o spazi dove i lavoratori si trovino ad una distanza interpersonale compresa tra 1 e 2 metri: Registrare le persone che si sono trovate entro tale distanza ed i relativi tempi (le misure dei tempi possono fare riferimento alle attività o presenze continuative e non ai passaggi istantanei che si possono verificare frequentemente nei vari percorsi aziendali). Se possibile, limitare la durata di queste attività o presenze ad un tempo massimo di 15 minuti. In caso vi siano attività o spazi dove i lavoratori si trovino ad una distanza interpersonale minore di 1 metro: Registrare le persone che si sono trovate entro tale distanza ed i relativi tempi (le misure dei tempi possono fare riferimento alle attività o presenze continuative e non ai passaggi istantanei che si possono verificare frequentemente nei vari percorsi aziendali). Se possibile, limitare la durata di queste attività o presenze ad un tempo massimo di 15 minuti.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. Andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. Leggendo questo punto del Protocollo, ancora una volta vediamo l’importanza che riveste la necessità di garantire un adeguato distanziamento sociale negli ambienti di lavoro e nei mezzi di trasporto (ad esempio durante il tragitto casa-lavoro).

IN SINTESI
Facendo una sintesi del Protocollo, il distanziamento sociale riveste un ruolo cruciale ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro. Di conseguenza, è fondamentale che i datori di lavoro debbano garantire e vigilare sul rispetto del requisito di un distanziamento sociale minimo di 1 metro. Inoltre, prendendo in considerazione la definizione di “Contatto stretto” (Ministero della Salute) abbiamo visto che, oltre alla distanza (2 metri), entra in gioco anche il fattore tempo (15 minuti). Ciò che complica le cose è il fatto che il ministero della Salute, pur proclamando come distanza di sicurezza il valore di 1 metro, abbia adottato una definizione di “Contatto stretto” dove si fa riferimento ad un raggio di 2 metri. Questo requisito infatti, in presenza di un caso probabile o confermato, pone i datori di lavoro di fronte alla necessità di tracciare le persone che siano state ad una distanza inferiore ai 2 metri per più di 15 minuti con il caso in esame.
Mai come ora, il ruolo del Rls/Rlst è fondamentale per l’applicazione del protocollo, sono loro gli artefici insieme alle aziende nella riuscita del rispetto dei punti delineati al suo interno.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *