Sono disponibili sul sito della Commissione europea le PPE Regulation Guidelines 2024, le Linee guida sui DPI della Commissione europea per l’applicazione del Regolamento europeo sui Dispositivi di Protezione Individuale (Reg. 2016/425) approvate il 24 ottobre scorso. Si tratta di un manuale-guida fondamentale per comprendere il Regolamento DPI, capire come si applica anche ai fini della libera circolazione di DPI conformi.
- A cosa servono, a chi sono dirette e cosa contiene questo manuale predisposto dall’UE?
Le Linee guida europee sui DPI
Le PPE Regulation Guidelines sono frutto del lavoro congiunto della Direzione generale per il mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI della Commissione europea, esperti governativi degli Stati membri e altre parti interessate.
Cosa sono le Linee guida europee per i DPI?
Le Linee guida 2024 sono un manuale per tutte le parti direttamente o indirettamente interessate dal Regolamento (UE) 201tutti i 6/425 e rappresentano un riferimento per garantire un’applicazione coerente del Regolamento DPI.
Le PPE Regulation Guidelines non sono destinate solo alle autorità competenti degli Stati membri, ma anche ai principali operatori economici interessati, come i produttori, le loro associazioni di categoria, gli organismi incaricati della preparazione delle norme e quelli incaricati delle procedure di valutazione della conformità.
Qual è l’obiettivo delle PPE Regulation Guidelines
L’obiettivo delle linee guida sui DPI è chiarire alcune questioni e procedure a cui si fa riferimento nel regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e la loro lettura va coordinata con quella del regolamento stesso e della “Guida blu” della Commissione europea sull’attuazione delle norme sui prodotti”.
Il documento della Commissione deve garantire che, se applicato correttamente, il regolamento porti alla rimozione degli ostacoli e delle difficoltà relative alla libera circolazione (libera circolazione) delle merci all’interno dell’Unione europea (UE) e dello Spazio economico europeo (SEE)
Cosa contengono le Linee guida europee sui DPI
Le linee guida contengono indicazioni di vario genere (e che non impegnano la Commissione europea) di natura esclusivamente generale e non necessariamente esaustive, complete, accurate o aggiornate per stessa ammissione della Commissione, che esclude che esse costituiscano la base di una consulenza professionale o legale.
Tutti i riferimenti alla marcatura CE e alla dichiarazione di conformità UE presenti nelle Linee guida sui DPI si riferiscono esclusivamente al Regolamento (UE) 2016/425.
PPE Guidelines: l’indice delle Linee guida sul Regolamento DPI
Vediamo di seguito come si articolano le linee guida e gli argomenti trattati nei vari capitoli di cui si compone il manuale.
PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO DPI
1.1-1.6: Il preambolo presenta i riferimenti, la base legale e gli obiettivi del regolamento, che sostituisce la precedente Direttiva DPI (89/686/CEE) per adeguarsi al Nuovo Quadro Legislativo.
1.7-1.10: Le principali esclusioni includono i DPI destinati all’uso militare e per la protezione dalle intemperie in ambito privato. Si chiariscono le responsabilità di produttori, importatori e distributori per garantire la conformità.
1.11-1.20: Sono dettagliati la documentazione necessaria, la marcatura CE, le procedure di valutazione della conformità e i processi di sorveglianza del mercato.
1.21-1.29: Vengono trattati gli organismi notificati per la valutazione della conformità, le disposizioni transitorie, le sanzioni per violazioni e l’abrogazione della Direttiva 89/686/CEE.
- CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articoli 1-7: Definisce l’ambito di applicazione del regolamento, i termini chiave, i requisiti essenziali di salute e sicurezza e garantisce la libera circolazione dei DPI conformi all’interno dell’UE.
- CAPITOLO II – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Articoli 8-13: Spiega gli obblighi dei produttori (es. garantire la conformità e fornire documentazione tecnica), nonché le responsabilità di importatori, distributori e rappresentanti autorizzati.
- CAPITOLO III – CONFORMITÀ DEI DPI
Articoli 14-17: Introduce la presunzione di conformità, la dichiarazione di conformità UE e le regole per l’apposizione della marcatura CE.
- CAPITOLO IV – VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Articoli 18-19: Classifica i rischi dei DPI (Categoria I, II e III) e specifica le procedure di valutazione della conformità in base al livello di rischio.
- CAPITOLO V – NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Articoli 20-36: Dettaglia il processo di notifica per gli organismi di valutazione della conformità, i loro obblighi operativi e i meccanismi di coordinamento.
- CAPITOLO VI – SORVEGLIANZA DEL MERCATO E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
Articoli 37-41: Stabilisce la sorveglianza del mercato a livello UE e le procedure per affrontare DPI non conformi o pericolosi.
- CAPITOLO VII – ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE
Articoli 42-44: Delinea i poteri delegati per aggiornamenti tecnici e le procedure del comitato correlato.
- CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articoli 45-48: Tratta sanzioni, misure transitorie, l’abrogazione della Direttiva 89/686/CEE e l’applicazione giuridica del regolamento.
10-19. ALLEGATI
Gli allegati forniscono specifiche dettagliate, tra cui:
- Categorie di rischio (Allegato I).
- Requisiti essenziali di salute e sicurezza (Allegato II).
- Documentazione tecnica (Allegato III).
- Moduli di conformità (Allegati IV-IX).
Il Regolamento europeo sui DPI: cosa prevede
Il Regolamento DPI (UE) 2016/425 è un’armonizzazione totale e una legislazione di “nuovo approccio” che stabilisce requisiti essenziali di salute e sicurezza (EHSR) e lascia alle norme, principalmente alle norme armonizzate europee, il compito di dare espressione tecnica ai requisiti pertinenti contenuti nel Regolamento.
Il Regolamento (UE) 2016/425 sostituisce la precedente Direttiva 89/686/CEE a partire dal 21 aprile 2018. Dopo un periodo di transizione, come indicato nell’articolo 47, dal 21 aprile 2019 il Regolamento DPI è l’unico strumento legale applicabile ai prodotti nel suo ambito da immettere sul mercato UE/SEE.