di Andrea Farinazzo
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro esercita la funzione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, nonché la vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A seguito della pubblicazione della Legge n. 215/21, di conversione del DL n. 146/21, le competenze dell’Agenzia, sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, originariamente limitate al settore edile, sono state estese a tutti i settori produttivi.
Priorità e obiettivi dell’attività di vigilanza dell’INL
Le priorità e gli obiettivi della programmazione dell’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, relativamente all’anno 2024, si basano principalmente sul Piano Nazionale di contrasto al Sommerso – PNS 2023-2025 (D.M. n. 221 del 19/12/2022 come modificato dal DM 58/2023) e sull’esigenza di accrescere gli interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’attività di vigilanza dell’INL in materia di Sicurezza sul Lavoro
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha come obiettivo prioritario quello di attivare una serie di accertamenti volti a garantire la corretta applicazione delle misure contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.
L’approccio seguito dall’INL è quello della «Vision Zero», come riportato nel Quadro Strategico UE 2021-2027 della Commissione Europea, che definisce le priorità da seguire, ovvero:
- migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- gestire i cambiamenti del mondo del lavoro legati alla transizione green & digitale e all’invecchiamento della popolazione.
L’attività di programmazione è preceduta da una approfondita attività di intelligence (a livello nazionale e territoriale), che consenta di individuare specifici obiettivi con particolari indici di rischio, così da orientare l’attività ispettiva esclusivamente nei confronti di aziende irregolari.
Gli interventi ispettivi in programma nell’anno 2024 saranno quindi rivolti, principalmente, “al contrasto dei fenomeni di irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale di più grave allarme sociale”.
Focus ispettivi INL 2024
Relativamente all’uso delle attrezzature di lavoro, e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 70 del D.Lgs. n. 81/08, particolare attenzione nell’espletamento dell’attività di vigilanza sarà riservata alla loro conformità, agli obblighi previsti dal TUSL e alla formazione sull’uso delle stesse.
Nel settore dell’edilizia, data l’elevata incidenza degli infortuni sul lavoro, i controlli si concentreranno in particolare sulle sempre più diffuse forme di esternalizzazione, che prevedono in numerosi casi il ricorso a catene di appalti e subappalti.
Per quanto riguarda l’agricoltura, l’attività di vigilanza porrà il suo focus in particolare su:
- utilizzo delle macchine agricole,
- rischio da ondate di calore
- uso dei fitosanitari che potrebbero esporre i lavoratori al rischio chimico.
Nel settore della logistica, caratterizzato dalla presenza di numerose micro-imprese, l’attività ispettiva sarà incentrata nello specifico, sull’esame della filiera degli appalti e sulla gestione dei rischi interferenziali.
Contrasto al lavoro nero
Con la dicitura “lavoro nero”, come definito nel PNS 2023-2025, si intende «la totale “invisibilità giuridica” del rapporto di lavoro, in cui il datore di lavoro impiega personale alle sue dipendenze in mancanza delle necessarie comunicazioni agli enti preposti, impedendo loro di conoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro, che resta quindi privo di ogni conseguente copertura contributiva, assicurativa e fiscale».
Il lavoro nero risulta particolarmente diffuso tra lavoratori con bassa scolarizzazione, giovani, donne e immigrati.
In tale contesto, i settori su cui si concentrerà l’attenzione per quanto riguarda l’attività di vigilanza nell’anno 2024 saranno in particolare:
- agricoltura e industria agroalimentare;
- manifatturiero, con particolare attenzione alle realtà che producono prodotti industriali e artigianali, quali ad esempio pelletteria, abbigliamento;
- logistica;
- aeroportuale;
- commercio e pubblici esercizi;
- edilizia.
Contrasto al lavoro grigio
Sempre come definito nel PNS 2023-2025, il “lavoro grigio” include quei «rapporti di lavoro che, seppure formalmente regolari, presentano nel concreto svolgimento elementi di irregolarità».
Un esempio tra i più comuni riguarda la dichiarazione dell’orario di lavoro, spesso inferiore rispetto a quella effettivamente svolta dal lavoratore.
In tale contesto, l’INL vuole orientare la propria attività ispettiva verso tali fenomeni con l’obiettivo di contrastare il possibile deterioramento delle condizioni occupazionali e lo sviluppo di forme di concorrenza sleale tra le imprese.
Contrasto al caporalato
Nell’anno in corso l’INL si propone di mantenere alta l’attenzione per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo. Le attività di controllo saranno implementate in conformità con quanto previsto dal PNRR e in collaborazione di specifiche task-force, nell’ambito del progetto A.L.T. Caporalato D.U.E.
Lavoro su piattaforme digitali
Per ciò che concerne tutte quelle attività lavorative che si esplicano attraverso piattaforme informatiche, come ad esempio il caso dei rider, l’attività ispettiva dell’INL sarà rivolta, nel corso dell’anno 2024 a verificare il rispetto delle norme prevenzionistiche di salute e sicurezza sul lavoro e a contrastare possibili forme di discriminazione connesse al funzionamento degli algoritmi.
Lavoro sportivo
Con la pubblicazione del D.Lgs. 36/2021, relativo alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, si è voluto procedere al riordino del settore, indicando anche le possibili tipologie di rapporto di lavoro: subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo con partita IVA, lavoro autonomo occasionale.
Innanzitutto è stata introdotta la definizione di “lavoratore sportivo” ovvero: “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”.
L’INL nel corso del 2024 si propone di rivolgere particolare attenzione al lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo “che si suppone oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa”.
Pari opportunità e contrasto alle forme di discriminazione
Nel più ampio contesto delle Pari opportunità, e in linea con quanto disposto dal D.Lgs. 198/2006, nel 2024 l’attività di vigilanza si concentrerà in particolare sulla verifica del rispetto del principio di parità di retribuzione per lavoro di eguale valore, nonché sull’obbligo di redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale.