di Andrea Farinazzo
Le novità e le modifiche in materia di salute e sicurezza contenute nella legge annuale per il mercato e la concorrenza e nel decreto-legge 215/2023 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Le modifiche al decreto 81. Sia attraverso la prassi ormai consolidata di raccogliere in un unico decreto-legge di fine anno varie proroghe di scadenze normative, sia attraverso altre norme che hanno comunque, per qualche motivo, cadenza annuale, spesso a gennaio ci si trova con alcune novità che possono riguardare direttamente o indirettamente la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
E anche in quest’inizio di anno registriamo alcune piccole novità collegate a due norme:
la legge 30 dicembre 2023, n. 214, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022” (entrata in vigore 31/12/2023); il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (Decreto milleproroghe – entrata in vigore 31/12/2023). Vediamo di entrare più nel dettaglio di alcune delle modifiche e novità.
La legge sulla concorrenza e le novità per la gestione delle emergenze
Partiamo con la legge 30 dicembre 2023, n. 214, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, dipendente dal fatto che l’art. 47, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, richiede al Governo di sottoporre ogni anno alle Camere un disegno di legge finalizzato a “rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”.
La normativa, che si inserisce nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del ” Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR), ci può interessare in particolare per una modifica del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
La modifica riguarda quanto contenuto all’articolo 4 recante “Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, articolo inserito nella Sezione VI (Capo III, Titolo I del TU) dedicata alla gestione delle emergenze.
Riprendiamo in toto l’articolo 45 (Primo soccorso) del Testo Unico, come modificato dalla legge 214/2023, evidenziando in grassetto le novità:
- Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
- Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario.
3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.
Ricordiamo poi che la legge contiene varie altre disposizioni in materia di energia (Capo I Misure in materia di energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni), ad esempio con riferimento all’iter di approvazione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas e della rete elettrica di trasmissione nazionale, alle campagne informative del consumatore sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione e sull’adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici (‘Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea’).
La legge contiene anche disposizioni relative a:
- trasporti, rifiuti e comunicazioni,
- commercio al dettaglio
- poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il decreto milleproroghe e le semplificazioni per gli spettacoli dal vivo
Veniamo, invece, al decreto milleproroghe 2024, cioè al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
Una proroga al 31 dicembre 2024 – contenuta nell’articolo 7 comma 5 – riguarda le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo. E fa riferimento alla legge n. 120 dell’11 settembre 2020 (che ha convertito con modifiche il decreto-legge 76/2020).
In particolare (art. 38-bis legge 120/2020) ‘per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti’ (il decreto milleproroghe eleva la soglia da 1.000 a 2.000), è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ( SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.
Rimandiamo alla lettura delle tante altre proroghe contenute nel DL, presentate anche in un Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, e concludiamo riportando interamente titoli degli articoli:
- Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
- Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del comparto sicurezza difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
- Art. 4. Proroga di termini in materia di salute
- Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
- Art. 6. Proroga di termini in materia di università e ricerca
- Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura
- Art. 8. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
- Art. 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
- Art. 11. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia
- Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
- Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
- Art. 14. Proroga di termini in materia di sport
- Art. 15. Proroga dell’attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP
- Art. 16. Proroga di termini in materia di editoria
- Art. 17. Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016
- Art. 18. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Art. 19. Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza
- Art. 20. Entrata in vigore