di Andrea Farinazzo
Il DM 3 agosto 2015 e i nuovi decreti ministeriali del 2021, con l’abrogazione del DM 10 marzo 1998, hanno sicuramente cambiato il volto della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Ed è dunque necessario fornire informazioni e approfondimenti per migliorare la conoscenza e l’applicazione dei contenuti dei nuovi decreti:
- Decreto del Ministero dell’Interno 1° settembre 2021 – decreto Controlli
- Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 – decreto GSA (Gestione della sicurezza antincendio)
- Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 – decreto Mini codice.
In questo articolo ci soffermiamo ora sul DM 2 settembre 2021 che focalizza l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. E si sofferma anche sui corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Il DM 2 settembre 2021: la gestione della sicurezza antincendio
- Il DM 2 settembre 2021: i corsi di formazione e di aggiornamento
- Il DM 2 settembre 2021: gli obblighi dei datori di lavoro
Il DM 2 settembre 2021: la gestione della sicurezza antincendio
Il documento ricorda che il DM 2 settembre 2021 stabilisce “i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) e 4 e lettera b) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”. E il decreto si applica alle “attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ed è costituito da un articolato normativo e da cinque allegati”.
Riguardo ai primi due allegati (Allegato I “Gestione della sicurezza antincendio in esercizio” e Allegato II “Gestione della sicurezza antincendio in emergenza”) si indica che il datore di lavoro è “tenuto ad adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio d’incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, con l’obbligo di predisporre un piano di emergenza, i cui contenuti sono esplicitati nell’Allegato II, nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151”.
Si segnala poi che una delle principali novità introdotte dal DM 2 settembre 2021 consiste nel fatto che “il rischio d’incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività”.
Se i luoghi di lavoro non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro “non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”.
Il decreto prevede, inoltre, che nel piano di emergenza “siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del Datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Inoltre, rispetto alle precedenti normative, è stata data maggiore enfasi alla necessità di pianificare ed attuare una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio”.
Il DM 2 settembre 2021: i corsi di formazione e di aggiornamento
Veniamo ai nuovi criteri di formazione e informazione per gli addetti con riferimento all’allegato III “Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio”.
Si indica che i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze (sinteticamente individuati con l’espressione “addetti al servizio antincendio”) “devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’Allegato III”. E a seguito dell’avvento delle nuove tecnologie, “per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali”.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono poi “individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (AGG)”.
l documento si sofferma poi sull’allegato IV “Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio” e sull’allegato V “Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio”.
Si ricorda che nell’Allegato V “sono riportate le indicazioni inerenti i corsi di formazione e di aggiornamento riservati ai docenti dei corsi antincendio, mentre i requisiti che gli stessi devono possedere sono riportati all’art. 6 del decreto”. E in sintesi “i corsi di qualificazione dei formatori, tenuti da personale del C.N.VV.F., hanno durata e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica (tipo A 60 ore), ovvero solo per la parte teorica (tipo B 48 ore) o solo per la parte pratica (tipo C 28 ore). Tutti e tre i percorsi previsti si concludono sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell’Allegato V”. Inoltre anche per i docenti “è prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento, attraverso corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto per i docenti già in possesso di esperienza nel settore”. Mentre “la partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica”.
Il DM 2 settembre 2021: gli obblighi dei datori di lavoro
Una parte del documento Inail è poi riservato agli obblighi/adempimenti del datore di lavoro, ai sensi del DM 2 settembre 2021, tratti dai vari articoli e allegati del decreto.
d esempio riguardo alla designazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4) si indica che “all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto”.
In merito alla formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art. 5), il datore di lavoro, conformemente a quanto stabilito dall’art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Inoltre (comma 2) se per le attività di cui all’allegato IV del decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l’idoneità tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512”.
Riguardo poi alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio (Allegato I):
- “è obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato”.
- “tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro”.
Inoltre (preparazione all’emergenza) il datore di lavoro “dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di:
- adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
- incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee);
- modifiche sostanziali al sistema di esodo”.
E il datore di lavoro “deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte”.
Riguardo poi ai corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio (Allegato III) “i contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati”.Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento Inail che si sofferma anche sugli adempimenti connessi all’articolo 2 (Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza), all’articolo 7 (Disposizioni transitorie e finali) e all’allegato II (Gestione della sicurezza antincendio in emergenza).