di Andrea Farinazzo
sono state diverse nel 2021 le modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) operate dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione. E molte di queste novità hanno riguardato il preposto. Ecco perché può essere interessante oggi presentare un recente interpello e le risposte fornite dalla Commissione interpelli proprio sulla figura del preposto, sulla sua nomina, sulla sua individuazione, anche alla luce delle novità normative. Ricordiamo che la Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 risponde a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro che costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Segnaliamo poi che, per trovare delle risposte della Commissione sui preposti, bisogna tornare all’ interpello n. 16/2015 del 29 dicembre 2015 che si soffermava specificatamente sulla figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico. Veniamo al nuovo interpello e presentiamo, dunque, l’Interpello n. 5/2023 che, pubblicato il primo dicembre 2023, è stato approvato dalla Commissione e ha per oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito sulla figura del preposto. Seduta della Commissione del 23 novembre 2023.
L’interpello 5/2023 e il quesito della Camera di Commercio
A inviare il nuovo quesito alla Commissione Interpelli – la normativa indica che i quesiti possono essere inoltrati dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali – è la Camera di Commercio di Modena.
Tale Camera di Commercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:
- ‘Si chiede se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
- Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione
- Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro
- Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori’.
Le premesse della Commissione Interpelli
Nelle premesse della Commissione si fa riferimento al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 anche in relazione ad articoli, lettere e commi modificati o introdotti per effetto del DL 146/2021 e della legge 2015/2021.
Ad esempio si indica che:
- l’articolo 2 (Definizioni) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lettera e) definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
- l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. b-bis) “prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono”: ‘(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività’;
- l’articolo 19 (Obblighi del preposto) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. a), prevede che, “in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono”: ‘sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti’;
- sempre l’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. f-bis) dispone “che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze”, devono: ‘(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate‘;
- l’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs. 81/2008, al comma 7, prevede che: ‘Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo’, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: ‘Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi’;
- l’articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) del D.Lgs. 81/2008 “ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis)”.
L’interpello 5/2023: la risposta della Commissione Interpelli
Veniamo alle risposte della Commissione Interpelli.
La Commissione ritiene che, dal “combinato disposto” della normativa citata, con riferimento alle premesse riportate sopra, “sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione”.
Non è escluso, tuttavia, che il preposto e il datore di lavoro possano coincidere. Infatti la Commissione indica che “dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali”.
Inoltre, “non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.
L’individuazione del preposto con le nuove normative, interpello 5 del 2023
di Andrea Farinazzo
sono state diverse nel 2021 le modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) operate dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione. E molte di queste novità hanno riguardato il preposto. Ecco perché può essere interessante oggi presentare un recente interpello e le risposte fornite dalla Commissione interpelli proprio sulla figura del preposto, sulla sua nomina, sulla sua individuazione, anche alla luce delle novità normative. Ricordiamo che la Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 risponde a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro che costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Segnaliamo poi che, per trovare delle risposte della Commissione sui preposti, bisogna tornare all’ interpello n. 16/2015 del 29 dicembre 2015 che si soffermava specificatamente sulla figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico. Veniamo al nuovo interpello e presentiamo, dunque, l’Interpello n. 5/2023 che, pubblicato il primo dicembre 2023, è stato approvato dalla Commissione e ha per oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito sulla figura del preposto. Seduta della Commissione del 23 novembre 2023.
L’interpello 5/2023 e il quesito della Camera di Commercio
A inviare il nuovo quesito alla Commissione Interpelli – la normativa indica che i quesiti possono essere inoltrati dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali – è la Camera di Commercio di Modena.
Tale Camera di Commercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:
- ‘Si chiede se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
- Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione
- Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro
- Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori’.
Le premesse della Commissione Interpelli
Nelle premesse della Commissione si fa riferimento al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 anche in relazione ad articoli, lettere e commi modificati o introdotti per effetto del DL 146/2021 e della legge 2015/2021.
Ad esempio si indica che:
- l’articolo 2 (Definizioni) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lettera e) definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
- l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. b-bis) “prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono”: ‘(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività’;
- l’articolo 19 (Obblighi del preposto) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. a), prevede che, “in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono”: ‘sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti’;
- sempre l’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. f-bis) dispone “che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze”, devono: ‘(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate‘;
- l’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs. 81/2008, al comma 7, prevede che: ‘Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo’, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: ‘Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi’;
- l’articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) del D.Lgs. 81/2008 “ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis)”.
L’interpello 5/2023: la risposta della Commissione Interpelli
Veniamo alle risposte della Commissione Interpelli.
La Commissione ritiene che, dal “combinato disposto” della normativa citata, con riferimento alle premesse riportate sopra, “sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione”.
Non è escluso, tuttavia, che il preposto e il datore di lavoro possano coincidere. Infatti la Commissione indica che “dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali”.
Inoltre, “non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.