di Andrea Farinazzo
Pubblicato il testo coordinato del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nella versione di novembre 2023. Le novità generali e l’approfondimento di due Note INL sulla formazione e sulla rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il testo coordinato nella versione di novembre 2023: le novità
Riprendiamo alcune delle novità del documento “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, nella versione di novembre 2023 come riportato nella sezione “Aggiornamenti”:
- corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’art. 260 come modificato dall’art. 120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
- inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
- inserito il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;
- inserito il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
- inserita la Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
- inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
- inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate”; sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 – Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (link esterno);
- inserita la modifica (proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’art. 6 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023);
- rivalutate, nella misura dell’15,9% e calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.);
- la rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).
Nota INL: l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
Tra le varie novità di questo compendio delle normative in materia di salute e sicurezza correlate al Testo Unico c’è l’inserimento di una nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro). La Nota INL del 06 luglio 2023, prot. n. 4817 con oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione. Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”.
In relazione alla richiesta, presentata al Ministero del Lavoro dalla Regione Lombardia, Direzione generale welfare, prevenzione ambienti di vita e di lavoro, volta a “dirimere l’ambito di applicazione del decreto, ovvero se debba permanere nel catalogo delle professioni, e quindi secondo le specifiche regole dell’area della Formazione e Lavoro, o se debba essere ascritto alle regole di cui all’area Salute e Sicurezza sul Lavoro”, la Nota presenta un excursus della normativa partendo da alcune considerazioni.
Ad esempio in relazione al fatto che con l’art. 20 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 è stato introdotto, al Capo I del Titolo III (Uso attrezzature di lavoro e DPI) del D. Lgs. 81/2008, l’art. 73-bis relativo alla abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore e al rilascio dei patentini di abilitazione, il cui comma 2 così dispone: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei patentini e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente”. E per “poter essere ammessi agli esami propedeutici al rilascio dei patentini di abilitazione (artt. 3, 4 e 8, D.M. n. 94/2020), è necessario frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica il cui accesso è regolato in base ai requisiti previsti dal successivo articolo 4 del medesimo DM (Capo II Formazione tecnica e pratica)”.
La nota riporta poi altri dettagli sui corsi di formazione teorico-pratica – anche con riferimento alle metodologie di insegnamento e apprendimento e alla necessità di privilegiare “metodologie attive” – e si sofferma anche sul DL 24 marzo 2022, n. 24, convertito in legge dalla L. 19 maggio 2022 n. 52 che ha previsto, in via generale, che “i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono essere svolti sia in presenza in aula, sia in Videoconferenza (FAD sincrona), ad eccezione dei casi in cui siano previsti addestramento o prove pratiche”. La Nota indica che la lettura combinata delle varie disposizioni “fa ritenere che la formazione per generatori di vapore debba essere esclusa dal catalogo delle professioni, analogamente a quanto avviene per la formazione per addetti all’uso di attrezzature di lavoro ‘per i quali è richiesta specifica abilitazione’ ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2008”.
E pertanto, “in conseguenziale aderenza alle previsioni del DM 94/2020 e del DL 24 marzo 2022 sotto il profilo organizzativo, la formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore può essere erogata anche a distanza utilizzando la sola metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, unica equiparata alla formazione in presenza in aula, nei termini e secondo i limiti indicati dall’art. 9 bis del citato DL 24 marzo 2022, n. 24, ossia con riferimento alla sola parte teorica e con esclusione delle attività formative a contenuto pratico che contraddistinguono il percorso formativo propedeutico alla ammissione agli esami in oggetto, anche secondo quanto disciplinato dagli artt. 5 e 6 del citato DM 94/2020”.
Nota INL: la rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza
Ci soffermiamo brevemente anche sulle indicazioni connesse alla rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alla Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724.
Nella Nota si indica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 ha proceduto alla “rivalutazione degli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, in applicazione di quanto previsto dall’art. 306, comma 4 -bis, del medesimo d.lgs. n. 81/2008”.
Si segnala che la rivalutazione applicata è della misura del 15,9% e tale incremento va calcolato “sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2)”.
Nella Nota si evidenzia che la rivalutazione di cui al D.D. n. 111 “trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse” dal 6 ottobre 2023. E “va altresì osservato che l’incremento non si applica alle ‘somme aggiuntive’ previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono ‘propriamente sanzione’”.
La Nota riporta poi ulteriori dettagli e presenta un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell’arresto o ammenda o solo ammenda, con l’indicazione degli importi rivalutati per effetto del D.D. n. 111/2023.
Per un approfondimento di queste Note INL e di tutte le altre novità rimandiamo alla lettura integrale del “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – versione novembre 2023”.
Edizione Novembre 2023 – Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08) (8108amatodifiore.it)