di Andrea Farinazzo
I decreti-legge, come ricordato all’articolo 77 della nostra Costituzione, sono atti normativi che il Governo può adottare in casi “straordinari di necessità e urgenza”. I loro effetti possono tuttavia essere provvisori perché questa tipologia di decreti perde efficacia (decadenza) se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E dunque il Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 (il cosiddetto DL Lavoro), che, come abbiamo visto in questi mesi, contiene il Capo II “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi” e propone vari interventi di modifica del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è attualmente in via di conversione (è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio). Tuttavia spesso le conversioni dei decreti-legge portano con sé ulteriori modifiche e a questo proposito la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso al Governo un parere (“Posizione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 MAGGIO 2023, n. 48”) che propone diverse correzioni e integrazioni. Ad esempio sul tema della nomina dei medici competenti, o su quello del monitoraggio e controllo sulle attività formative attraverso la proposta di specifiche sanzioni a carico dei soggetti formatori.
Le proposte emendative al Decreto Legge n. 48/2023 del 4 maggio 2023 (e al D.Lgs. n. 81/2008) presentate dalle Regioni e Provincie Autonome al Governo.
A seguito alla riunione tecnica svoltasi in data 30 maggio 2023 il Coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso al Governo, a mezzo pec, il documento contenente le osservazioni di carattere generale e tutte le proposte emendative presentate dalle Regioni al Decreto legge n. 48/2023. In questa sede analizziamo le proposte di modifica dell’articolo 14 del D.L. n. 48/2023 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – che incidono direttamente sul D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro).
- Nomina del Medico Competente qualora richiesto dalla valutazione dei rischi
Attualmente l’articolo 18 comma 1 lettera a del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato) così recita:
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
La proposta emendativa delle Regioni e Province Autonome
All’articolo 14, comma 1, la lettera a) è sostituita da:
- a) L’articolo 18, comma 1, lettera a) è sostituito dal seguente: “nominare il medico competente per la collaborazione alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla stessa valutazione dei rischi;
Relazione illustrativa delle Regioni e Province Autonome
L’apprezzabile modifica apportata dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del d.l. n. 48/2023 all’articolo 18, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 – secondo cui il medico competente deve essere nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 – se consente giustamente di ampliare gli spazi della sorveglianza sanitaria ai c.d. “rischi non normati”, tuttavia non risolve uno dei nodi più stringenti dell’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto, alla luce di tale disposizione, la valutazione dei rischi sarebbe comunque effettuata dal datore di lavoro solo con la collaborazione del RSPP ma senza la collaborazione del medico competente, vale a dire senza l’apporto fondamentale dell’unico soggetto esperto dei profili igienico-sanitari dei rischi da lavoro. Il che appare ancor meno comprensibile proprio nel momento in cui – come prevede l’articolo 14, comma 1, lettera a), del d.l. n. 48/2023 – si prospetta l’apertura della sorveglianza sanitaria anche ad ulteriori rischi per la salute, individuabili soprattutto da parte di chi abbia le adeguate competenze mediche.
Viceversa, anche in coerenza con quanto prevede l’articolo 25, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, nonché della stessa definizione di “medico competente” di cui all’art. 2, lettera h), del d.lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi dovrebbe essere sempre effettuata con la collaborazione del medico competente, fermo restando che, ove poi tale valutazione dei rischi non evidenzi alcuna necessità di sorveglianza sanitaria in azienda, il suo incarico potrebbe venir meno.
La proposta emendativa prevede l’obbligo di nominare il medico competente sempre e comunque per la collaborazione alla valutazione dei rischi.
Come è ovvio, ci si riferisce alle ipotesi in cui il medico competente non sia stato già nominato, giacché, ove sia stato già nominato, il suo obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi è in re ipsa.
Osservazioni avv. Rolando Dubini
Una proposta di buon senso per rendere effettiva la novità introdotta dal Decreto Legge, e coerente col principio generale di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede che una valutazione dei rischi a regola d’arte può essere effettuata solo con la collaborazione del RSPP e del Medico Competente nominato.
- Cartella sanitaria precedente e visite assuntive
Attualmente l’articolo 25 comma 1 lettera e-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato), così recita:
Articolo 25 – Obblighi del medico competente
- Il medico competente:
e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità (…)
La proposta emendativa delle Regioni e Province Autonome
Art. 14 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All’articolo 14, comma 1, lett. c), il punto n. 1 è sostituito dal seguente:
- dopo la lettera e) è inserita la seguente: “e-bis) in occasione delle visite pre-assuntive o preventive, richiede al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio rilasciata dal medico competente del precedente datore di lavoro e tiene eventualmente conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità relativamente ai rischi specifici propri della nuova mansione;”
Relazione illustrativa delle Regioni e Province Autonome
La cartella sanitaria e di rischio, a norma del comma 1 lett. e) dell’art. 25 è rilasciata dal medico competente al lavoratore, non dal datore di lavoro. Si ritiene che il nuovo giudizio di idoneità non possa dipendere dalla disponibilità della precedente cartella sanitaria del lavoratore. Pertanto, le modifiche proposte consentono di tenere conto, nella formulazione del giudizio di idoneità, della precedente cartella solo qualora questa sia disponibile. Inoltre, le modifiche proposte prevedono che il Medico Competente tenga eventualmente conto dei contenuti della cartella sanitaria precedente solo se pertinenti ai rischi professionali specifici della nuova mansione.
- Impedimenti temporanei del Medico Competente
Attualmente l’articolo 25 comma 1 lettera n-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato) così recita:
Articolo 25 – Obblighi del medico competente
- Il medico competente:
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
La proposta emendativa delle Regioni e Province Autonome
Art. 14 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All’articolo 14, comma 1, lett. c), il punto n. 2 è sostituito dal seguente:
2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, e limitatamente ad adempimenti indifferibili e urgenti, comunica per iscritto al datore di lavoro, ai fini della successiva nomina temporanea da parte di questi, il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge relativi all’effettuazione di visite mediche di cui all’art. 41 comma 2) durante il relativo intervallo temporale specificato; è fatta sempre salva la facoltà per il Datore di Lavoro, nei casi di cui all’art. 39, comma 6, di nominare più Medici Competenti, purché sia individuato tra di essi un Medico con funzioni di coordinamento”.
Relazione illustrativa delle Regioni e Province Autonome
Si ritiene che non sia sufficiente l’indicazione da parte del Medico Competente impossibilitato a garantire le proprie attività di un suo sostituto temporaneo, perché il sostituto deve essere anch’egli necessariamente nominato dal Datore di Lavoro (l ‘attuale formulazione del DL 48 non è coerente con l’art. 18, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 secondo cui il medico competente è nominato dal datore di lavoro). Inoltre si ritiene debba essere specificato che tale fattispecie si applica solo per adempimenti indifferibili e urgenti (es. visita per rientro, visita pre-assuntiva, visita preventiva, etc.), non per attività programmabili (es. riunione periodica, visite periodiche, etc.). Infine, si ritiene opportuno specificare (anche se non è strettamente necessario perché è già previsto) che è già consentito al Datore di Lavoro (o suo delegato), ai sensi dell’art. 39, comma 6, nominare fin da subito più Medici Competenti, purché sia individuato tra di essi un Medico con funzioni di coordinamento.
- Articolo 23 bis – Obblighi dei fornitori dei servizi di informazione, formazione e addestramento
In questo caso il Coordinamento delle Regioni e Provincie autonome propone una novità assoluta, chiedendo l’introduzione di un nuovo articolo nel D.Lgs. n. 81/2008, la cui necessità appare imprescindibile alla luce del dilagare delle fabbriche di attestati falsi per formazione mai erogata.
Art, 14 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
All’art. 14 comma 1 dopo la lettera h sono aggiunte le seguenti
- i) Dopo l’articolo 23 è inserito il seguente.
“articolo 23-bis – Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento
- E’ vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e addestramento in mancanza o in violazione dei requisti previsti dalle relative disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l’utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.
- Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l’obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro”
Relazione illustrativa delle Regioni e Province Autonome
La nuova previsione si rende necessaria al fine di dare concreta attuazione alla modifica prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del d.l. n. 48/2023, individuando specifiche fattispecie sanzionabili a carico dei soggetti formatori. In assenza di tali integrazioni la “vigilanza” nei confronti dei soggetti formatori non disporrebbe di strumenti repressivi in caso di accertate violazioni. Si ritiene che la modifica introdotta non sia sufficiente a garantire l’effettuazione di un’attività di controllo sui soggetti formatori e sul rispetto, da parte loro, della normativa in ambito “formazione alla sicurezza sul lavoro”. Tale disciplina non può essere infatti demandata ai contenuti del nuovo Accordo Stato-Regioni, ma deve essere esplicitamente prevista dal D.Lgs. 81/08 quale fonte normativa primaria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che un’attività di controllo per essere efficace deve prevedere specifiche sanzioni a carico degli inadempienti, sanzioni che si ritiene non possano essere previste con lo strumento dell’Accordo Stato-Regioni. Un’altra osservazione riguarda il fatto che prevedere un’attività di controllo all’interno del corpo dell’art. 37 limita il campo di svolgimento dei controlli ai corsi disciplinati dall’art. 37, escludendo ad es. i corsi di cui all’art.73 (attrezzature).
In termini ancora più espliciti, va osservato che se è vero che la nuova lettera b-bis) che l’articolo 14, comma 1, lettera d), del d.l. n. 48/2023 aggiunge al comma 2 dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 – evocando il rispetto della normativa in materia di formazione da parte dei soggetti che erogano la formazione – si riferisce evidentemente a tutti tali soggetti, compresi i fornitori esterni, è vero pure che per questi ultimi non sono previste specifiche sanzioni ove non rispettino la predetta normativa (sanzioni che ovviamente possono essere previste esclusivamente dal legislatore statale e non certo dall’emanando accordo Stato-Regioni, né da leggi regionali). Con la conseguenza che, essendo la novella legislativa inserita nell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, che riguarda l’obbligo formativo del datore di lavoro, le eventuali violazioni commesse dai fornitori esterni cui il datore di lavoro affidi l’erogazione della formazione potrebbero forse (ma il condizionale è d’obbligo) comportare al più l’applicazione al datore di lavoro delle sanzioni di cui all’art. 55, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 in virtù del collegamento esistente tra il comma 1 e il comma 2 dell’articolo 37, ma non certo ai fornitori esterni, nei confronti dei quali, d’altronde, non essendo previsto uno specifico obbligo penalmente sanzionato, non potrebbe essere applicata la prescrizione di cui all’articolo 19 e seguenti del d.lgs. n. 758/1994.
In sostanza, il pur giusto monitoraggio anche nei confronti dei fornitori esterni resterebbe nei loro confronti un’arma spuntata o, al più, un’arma che, nei fatti, ammesso che tale interpretazione sia plausibile, colpirebbe solo i datori di lavoro, configurando un deterrente solo indiretto e quanto mai inefficace nei confronti dei comportamenti trasgressivi dei fornitori esterni.
- Obblighi di vigilanza dei datori di lavoro sui fornitori dei servizi di informazione, formazione e addestramento
Attualmente l’articolo 18 comma 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008 sugli obblighi di vigilanza del Datore di lavoro così recita:
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
Le Regioni e Provincie autonome propongono di aggiungere dopo “23”, il riferimento “23 bis,”.
Relazione illustrativa delle Regioni e Province Autonome
La modifica è necessaria per responsabilizzare il datore di lavoro e il dirigente in merito alla necessità di vigilare che i fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento posseggano i requisiti per erogare tali attività in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- Le sanzioni a carico dei fornitori dei servizi di informazione, formazione e addestramento
Attualmente l’articolo 57 del D. Lgs. n. 81/2008 così dispone:
Articolo 57 – Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
- I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro.
- I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 12.285,06 a 49.140,26 euro.
- Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Le Regioni e provincie autonome propongono di inserire le modifiche in grassetto sotto riportate:
Articolo 57 – Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori e i fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento
- I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro.
- I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 12.285,06 a 49.140,26 euro.
2-bis. I fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento sono puniti:
- a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 12.285,06 a 49.140,26 euro per la violazione dell’articolo 23 bis, comma 1;
- b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 23 bis, comma 2.
- Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Relazione illustrativa delle Regioni e Province Autonome
Modifica necessaria per aggiornare la rubrica alle nuove disposizioni proposte.
La nuova previsione si rende necessaria al fine di dare concreta attuazione alla modifica prevista dalla lettera d) individuando specifiche sanzioni a carico dei soggetti formatori. In assenza di tali integrazioni la “vigilanza” nei confronti dei soggetti formatori non disporrebbe di strumenti repressivi in caso di accertate violazioni.
- Formazione dei lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi fissi
L’Articolo 136 commi 6-7-8 – Montaggio e smontaggio [Ponteggi fissi] del D.Lgs. n. 81/2008 prevede:
- Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
- La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- e) le condizioni di carico ammissibile;
- f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
- I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’Allegato XXI.
Le Regioni e Province autonome propongono di inserire all’articolo 136, comma 8, dopo le parole “nell’Allegato XXI” le seguenti: “, che è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
- n) All’articolo 136, comma 8, “nell’Allegato XXI” sono inserite le seguenti: “, che è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Relazione illustrativa delle Regioni e Province Autonome
Modifica necessaria al fine di consentire l’aggiornamento dell’allegato XXI con il redigendo ASR, in analogia a quanto già previsto dall’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008.