di Andrea Farinazzo
Il Bollettino trimestrale dell’Inail contiene informazioni riferite al numero delle denunce di infortunio e malattie professionali rilevato a partire dall’inizio di ciascun anno con riferimento ai periodi: gennaio-marzo (I trimestre), gennaio-giugno (II trimestre), gennaio-settembre (III trimestre) e gennaio-dicembre (IV trimestre). I dati esposti non sono definitivi in quanto soggetti a consolidamento in esito alla definizione amministrativa dei singoli casi. Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese le denunce relative alle infezioni da covid-19 avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa e in itinere. Il dato è comprensivo, inoltre, delle comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Denunce di infortunio
Nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2022 si sono rilevate complessivamente 194.106 denunce di infortunio, il 50,85% in più rispetto al periodo gennaio-marzo 2021. Con riferimento al genere, l’aumento riguarda sia la componente femminile, le cui denunce sono passate da 51.550 a 89.130 (+72,90%), sia la componente maschile, con 104.976 denunce, 27.855 in più rispetto al 2021 (+36,12%).
Le denunce di infortunio con esito mortale riferite al periodo gennaio-marzo 2022 sono state 189, a fronte delle 185 denunce rilevate nell’analogo periodo del 2021 (+2,16%). Con riferimento al genere, l’aumento riguarda la sola componente femminile, con 24 denunce a fronte delle 14 rilevate nell’analogo periodo dell’anno precedente (+71,43%), mentre per la componente maschile si rileva una diminuzione del 3,51%, con 165 denunce a fronte delle 171 del 2021.
Denunce di infortunio per regione
L’analisi territoriale delle denunce rilevate nei primi tre mesi dell’anno evidenzia, rispetto al 2021, aumenti del 64,28% per il sud, del 63,36% per il nord ovest, del 60,72% per le isole, del 51,25% per il centro e del 31,82% per il nord est. Il numero delle denunce è in aumento in tutte le regioni rispetto al 2021. Incrementi maggiori si sono rilevati in Lombardia, con 14.254 denunce in più, in Veneto (+7.544), nel Lazio (+6.497), in Piemonte (+6.020), in Campania (+5.408), in Toscana (+4.332), in Emilia Romagna (+4.148), in Liguria (+3.775) e in Sicilia (+3.758). Seguono, in ordine decrescente, la Puglia (+1.872), l’Abruzzo (+1.789), la Sardegna (+1.223), le Marche (+1.148), la Calabria (+975), l’Umbria (+712), la Provincia autonoma di Trento (+494), il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano (+476), il Molise (+228), la Valle d’Aosta (+183) e la Basilicata (+123).
Denunce di infortunio per modalità di accadimento e per genere
Nel periodo gennaio-marzo 2022 le denunce di infortunio sono aumentate del 50,85%. Dei 194.106 casi rilevati, 176.545 casi riguardano infortuni avvenuti in occasione di lavoro, 17.561 infortuni in itinere. L’incidenza dei casi per i quali si rileva il coinvolgimento del mezzo di trasporto è dell’1,33% per gli infortuni in occasione di lavoro e del 42,90% per gli infortuni in itinere. Le denunce di infortunio in occasione di lavoro, in aumento del 53,14% rispetto al 2021, rappresentano il 90,95% del totale.
L’aumento (+61.259 casi) è da imputare sia alla componente femminile, con 35.528 casi in più (di cui:
35.474 avvenuti senza il coinvolgimento del mezzo di trasporto e 54 con il coinvolgimento del mezzo di
trasporto), sia alla componente maschile, con 25.731 casi in più (di cui: 25.373 avvenuti senza il
coinvolgimento del mezzo di trasporto e 358 con il coinvolgimento del mezzo). Le denunce di infortunio in itinere, in aumento del 31,20%, rappresentano il 9,05% del totale. L’aumento rilevato (+4.176 casi) riguarda sia la componente femminile, con 2.052 casi in più (di cui 1.497 avvenuti senza il coinvolgimento del mezzo di trasporto e 555 avvenuti con il coinvolgimento del mezzo di trasporto), sia la componente maschile, con
2.124 casi in più (di cui 1.521 senza il coinvolgimento del mezzo e 603 con il coinvolgimento del mezzo di
trasporto).
Denunce di infortunio con esito mortale per regione
L’analisi territoriale per macroaree geografiche delle denunce di infortunio con esito mortale evidenzia, per il periodo gennaio-marzo 2022, aumenti per le isole (+87,50%), per il centro (+32,35%), per il nord est
(+7,89%) e per il nord ovest (+4,26%). Diminuzioni si rilevano per il sud (-32,76%). Le regioni che mostrano aumenti sono: la Lombardia e la Toscana, con 8 casi in più, il Veneto (+6), la Sicilia (+4), la Sardegna e le Marche (+3), la Puglia (+2), la Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento (+1). In controtendenza, mostrano diminuzioni: l’Abruzzo (-8), la Campania (-7), il Piemonte (-5), l’Emilia Romagna e il Molise (-3), la Liguria e la Calabria (-2), il Friuli Venezia Giulia e la Basilicata (-1). Infine, non si evidenziano variazioni nel Lazio, dove si sono rilevati 19 casi, come nel 2021, nella Provincia autonoma di Bolzano (4 casi) e in Umbria (2 casi).
Denunce di infortunio con esito mortale per modalità di accadimento e per genere
Nel periodo gennaio-marzo 2022 le denunce di infortunio con esito mortale sono aumentate del 2,16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dei 189 casi rilevati, 138 riguardano gli infortuni in occasione di lavoro, 51 gli infortuni in itinere. L’incidenza dei casi per i quali si rileva il coinvolgimento del mezzo di trasporto è del 10,14% per gli infortuni in occasione di lavoro e del 23,53% per gli infortuni in itinere. Le denunce di infortunio con esito mortale in occasione di lavoro, in diminuzione del 10,39%, rappresentano il 73,02% del totale. La diminuzione rilevata (-16 casi) è da imputare alla sola componente maschile, con 18 casi in meno (in dettaglio: 21 casi in meno per infortuni avvenuti senza il coinvolgimento del mezzo di trasporto e 3 in più per infortuni avvenuti con il coinvolgimento del mezzo di trasporto). In aumento, invece, la componente femminile con 2 casi in più, entrambi avvenuti senza il coinvolgimento del mezzo. Le denunce di infortunio in itinere, in aumento del 64,52%, rappresentano il 26,98% del totale.
L’aumento è da imputare sia alla componente femminile, con 8 denunce in più (2 casi avvenuti senza
il coinvolgimento del mezzo di trasporto, 6 con il coinvolgimento del mezzo), sia alla componente maschile, con 12 denunce in più (19 casi in più avvenuti senza il coinvolgimento del mezzo di trasporto, 7 in meno con il coinvolgimento del mezzo).
Denunce di malattie professionali
Nel periodo gennaio-marzo 2022 le denunce di malattie professionali protocollate sono state 14.517, il 6,88% in più rispetto all’analogo periodo del 2021 (13.583). Nel dettaglio per genere, si rilevano 26 denunce in più per le femmine (da 3.674 a 3.700, in aumento dello 0,71%) e 908 in più per i maschi (da 9.909 a 10.817, in aumento del 9,16%).
Denunce di malattie professionali per regione
L’analisi territoriale mostra, per il periodo gennaio-marzo 2022, aumenti per le isole (+25,57%), il nord ovest (+12,93%), il sud (+8,35%) e il centro (+3,68%). In diminuzione il nord est (-0,87%). Mostrano incrementi: la Sardegna, con 335 denunce in più, l’Umbria (+162), la Calabria (+106), il Lazio (+105), la Lombardia (+83), il Veneto (+82), la Toscana (+81), l’Abruzzo (+76), la Puglia (+39), la Basilicata (+38), la Liguria (+33), il Piemonte (+32), il Molise (+13), la Valle d’Aosta (+7), la Campania (+4) e la Sicilia (+3). Diminuzioni si sono rilevate nelle Marche (-160), in Emilia Romagna (-86) e nelle Province autonome di Trento (-13) e Bolzano (-6). Infine, non si evidenziano variazioni per il Friuli Venezia Giulia, dove sono state protocollate 420 denunce, come nel 2021.
Glossario
Caso di infortunio – è l’infortunio registrato dall’Inail a seguito di un’informazione comunque reperita: per denuncia d’infortunio, e/o per presentazione di un certificato medico, o per segnalazione di altro tipo (per esempio, a mezzo stampa).
Caso di malattia professionale – è la pratica registrata dall’Inail a seguito di denuncia di malattia professionale e/o per presentazione di un certificato medico. Allo stesso lavoratore possono essere riferiti più casi.
Data di accadimento – è la data in cui si è verificato l’infortunio, espressa nella forma di anno, mese e giorno.
Data di protocollo (del caso) – è la data in cui è stato protocollato il (aperta la pratica del) caso d’infortunio o di malattia professionale, espressa nella forma di anno, mese e giorno. Si protocolla a seguito di denuncia d’infortunio, di malattia professionale e/o di presentazione di un certificato medico. In casi particolari si protocolla a seguito di segnalazioni di altro tipo (per esempio, a mezzo stampa).
Data di rilevazione – definisce temporalmente lo stato dell’informazione: è parametro della regola che individua l’insieme dei casi (la base informativa) di riferimento. Per l’analisi degli infortuni, gli infortuni sono selezionati con la condizione “data di protocollo (del caso) =<data di rilevazione”; è espressa nella forma di anno, mese e giorno.
Denuncia d’infortunio – è la comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro per segnalare all’Inail l’infortunio, che sia prognosticato non guaribile entro 3 giorni, accaduto al dipendente prestatore d’opera, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la tutela assicurativa. La denuncia deve essere effettuata entro 2 giorni dalla data in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio; nel caso di infortunio mortale o per il quale sia preveduto il pericolo di morte la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall’infortunio. Possono essere considerati gli infortuni denunciati entro 3 anni dalla data di accadimento (termine di prescrizione). Nel gergo è qualificata denuncia qualsiasi informazione comunque reperita (relativa all’infortunio): oltre alla denuncia propriamente detta, un certificato medico, o segnalazioni di altro tipo (per esempio, a mezzo stampa).
Denuncia di malattia professionale – è la comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro per segnalare all’Inail la malattia, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la tutela assicurativa. Il datore di lavoro deve effettuare la denuncia entro i 5 giorni successivi alla data in cui ha ricevuto il primo certificato medico; se il lavoratore non svolge più attività lavorativa, può egli stesso presentare la denuncia di malattia professionale; gli artigiani e i soci titolari, nella loro veste di assicurati e assicuranti, devono effettuare la denuncia della malattia da essi contratta entro 15 giorni dalla sua manifestazione; per i lavoratori agricoli autonomi e gli agricoli subordinati a tempo determinato, la denuncia deve essere effettuata dal medico che accerta la malattia entro 10 giorni dalla prima visita.
Esito mortale – qualifica l’infortunio che provoca la morte dell’infortunato ovvero la malattia professionale che è causa (o concausa) della morte del lavoratore. L’infortunio con esito mortale è caratterizzato dalla data di accadimento dell’infortunio definito come causa della morte, anche se la morte avviene in una data successiva.
Genere – è il sesso del lavoratore.
Infortunio sul lavoro – è l’infortunio che rientra nella tutela assicurativa avvenuto in occasione di lavoro o in itinere.
In itinere – qualifica una modalità di accadimento dell’infortunio: è “in itinere” l’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro o durante il normale tragitto che collega due luoghi di lavoro (in caso di rapporti di lavoro plurimi); o durante il normale percorso di andata e ritorno da luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti (qualora non esista una mensa aziendale). Gli eventi sono tutelati a condizione che eventuali interruzioni o deviazioni del “normale” percorso non siano del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non siano “necessitate” (l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti). La tutela assicurativa opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purché “necessitato” (come a esempio: per inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere coperta a piedi); restano comunque esclusi dalla tutela gli infortuni direttamente causati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e allucinogeni, gli infortuni occorsi al conducente sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida. La classe in itinere è ripartita nei sottoinsiemi “senza mezzo di trasporto (coinvolto)” e “con mezzo di trasporto (coinvolto)”. E’ disciplinato dall’ultimo comma dell’art. 2 del Dpr n.1124/1965, introdotto dall’art.12 del d.lgs. n.38/2000.
In occasione di lavoro – qualifica una modalità di accadimento dell’infortunio: è “in occasione di lavoro” l’infortunio che si è verificato in connessione con le condizioni in cui si svolge l’attività lavorativa, comprese le attività prodromiche o strumentali, nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore; la classe in occasione di lavoro è ripartita nei sottoinsiemi “senza mezzo di trasporto (coinvolto)” e “con mezzo di trasporto (coinvolto)”. È
disciplinato dal comma 1 dell’art. 2 del Dpr n.1124/1965.
Luogo di accadimento – è il luogo (comune) ove è accaduto l’infortunio.
Luogo di trattazione – è il luogo (provincia) della sede dell’Inail competente a trattare il caso di malattia professionale.
Malattia professionale – è la malattia che rientra nella tutela assicurativa, tutela che opera negli stessi ambiti previsti per l’infortunio sul lavoro compreso il rischio ambientale (lavorativo).
Modalità di accadimento – sono considerate due modalità principali in cui l’infortunio può accadere: “in occasione di lavoro” ed “in itinere”; le modalità principali possono essere distinte in 2 raggruppamenti: “senza mezzo di trasporto (coinvolto)” e “con mezzo di trasporto (coinvolto)”.
Tutela assicurativa – sono tutelati tutti gli infortuni connessi a finalità e esigenze lavorative secondo i requisiti fissati negli articoli 1, 2 e 4 del Dpr n.1124/1965, con la sola eccezione di quelli determinati dall’esposizione a un rischio elettivo (la Cassazione ha qualificato rientrante nel rischio elettivo l’azione “non connessa alla specifica mansione del lavoratore, né riferibile alle normali, abituali e prevedibili modalità di esecuzione delle sue prestazioni”); sono tutelati anche gli infortuni in itinere ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.38/2000 (che ha integrato l’art. 2 del Dpr n.1124/1965). In ottemperanza alla legge n.493 del 3 dicembre 1999 (corredata con i decreti ministeriali del 15 settembre 2000 e del 31 gennaio 2006) la tutela assicurativa garantisce anche gli infortuni in ambito domestico. Sono tutelate tutte le malattie professionali connesse all’attività lavorativa secondo i requisiti fissati negli articoli 1, 3, 4, 131/141, 144, 205 e 211 del Dpr n.1124/1965.