di Andrea Farinazzo
Sanzione amministrativa per omessa o ritardata denuncia di infortunio: chiarimenti INAIL nella circolare 24 del 9.9.2021.
Riprendiamo alcune delle norme di riferimento:
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 53 e 54.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689: “Modifiche al sistema penale”.
- Legge 28 dicembre 1993, n. 561: “Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi”. Articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 1, lettera b).
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 25 “Denuncia degli infortuni sul lavoro”.
- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124: “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Articolo 13, commi 2, 3 e 6.
- Legge 27 dicembre 2006, n.296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. Articolo 1, comma 1177.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Articoli 18, comma 1, lettera r), 55, commi 5, lettere g) e h) e 6, 306, comma 4-bis.
- Decreto direttoriale del Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro 6 giugno 2018, n. 12: “Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza”.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Articolo 1, comma 445.
- Circolare Inail 2 aprile 1998, n. 22: “Articolo 53 del Testo unico: sanzione amministrativa di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 561/1963. Chiarimenti interpretativi e applicativi”.
- Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali e prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1¢X luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione”.
- Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d). e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965”.
- Circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42: “Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative”.
- Circolare Inail 24 settembre 2018, n. 37: “Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura”.
- Circolare Inail 13 dicembre 2019, n. 33: “Evoluzione del servizio telematico “Cruscotto infortuni”. Accesso ai dati delle Comunicazioni di infortunio”.
L’obbligo di presentare denuncia per gli infortuni accaduti ai propri dipendenti quando abbiano prognosi superiore ai 3 giorni è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La denuncia va fatta indipendentemente dal fatto che l’infortunio sia indennizzabile o meno da parte dell’INAIL.
- entro due giorni dalla data in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza (v. ulteriori dettagli sotto)
- attraverso gli apposti servizi telematici sul portale INAIL oppure per lavoratori domestici o occasionali tramite PEC o raccomandata postale
- deve contenere I riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente
I tempi della denuncia di infortunio
ATTENZIONE Per gli infortuni mortali e per quelli per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore.
- Di norma il giorno da cui decorre iltermine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
- Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
- per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.
Nei casi in cui la segnalazione dell’infortunio sia effettuata da parte del lavoratore, dei patronati che li assistono o dall’INPS le Sedi dell’Inail che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta dell’ufficio INAIL.
Le sanzioni per omessa denuncia di infortunio
L’importo della sanzione per la violazione dell’obbligo di denuncia di infortunio va da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
La violazione rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria, ovvero l’avviso al trasgressore, da parte dell’ispettorato del lavoro per la regolarizzazione di eventuali violazioni. Se il datore di lavoro provvede a sanare la violazione è previsto il pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro.
Se invece gli illeciti oggetto di diffida non vengano regolarizzati e non venga versata la sanzione minima entro il termine di quindici giorni, le violazioni possono essere sanate con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo.
Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.
Obblighi di comunicazione ai fini statistici al SINP
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore anche gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) a fini statistici .il quale prevede che il datore di lavoro o i dirigenti preposti devono comunicare all’INAL entro 48 ore i dati e le informazioni sugli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza del lavoratore di almeno un giorno, oltre a quello dell’evento
Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail è stato denominato Comunicazione/denuncia di infortunio. Infatti in caso di i infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti. Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto alla comunicazione al SINP entro 48 ore, nel caso la prognosi si prolunghi può utilizzare una apposti a funzione che richiede l’inserimento solo dei dati ulteriori per trasformare la comunicazione in denuncia ai fini assicurativi.
Le violazioni in questo ambito sono soggette a sanzioni amministrative diverse e diversa è la destinazione dei relativi proventi.
La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati
- agli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e
- agli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi,
L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione.
Prescrizione omessa o ritardata denuncia di infortunio
Ai sensi dell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La violazione dell’obbligo della denuncia di infortunio è un “illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti”, per il quale si applica la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito stesso.