Il lavoro agile (smart working), il telelavoro e la sicurezza sul lavoro

di Andrea Farinazzo

Con il lockdown è stato la chiave a stella per la tenuta del mercato del lavoro. Passata l’emergenza sanitaria per molti italiani il “telelavoro” è rimasto comunque la regola, tanto che a oltre un anno dallo scoppio della pandemia da Coronavirus in Italia ci sono ancora 5,4 milioni di lavoratori dipendenti “agili” (oltre 7 milioni se si considerano anche gli autonomi, il 32% del totale), rispetto ai 500mila dell’era pre Covid e agli 8 milioni di marzo 2020. Per oltre 7 aziende su 10 i vantaggi dello smart working superano le criticità, tanto che il 68% di esse ha deciso che prolungherà le attività da remoto anche nella fase di ritorno ad una “nuova normalità”.

Fino a quando è possibile fare smart working senza accordo individuale? Cosa succederà dopo?
Il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (decreto Riaperture) ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (articolo 10, comma 1): è stato così esteso a questa data il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working. Non servirà dunque l’accordo individuale tra azienda e lavoratore per avviare o proseguire il lavoro agile. Del resto anche l’aggiornamento delle regole anti Covid da rispettare sui luoghi di lavoro incentiva lo smart working con una serie di previsioni:
– la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli che possono funzionare con il ricorso al lavoro agile e da remoto;
– l’utilizzo del lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.

Definizioni
Il “Lavoro Agile”, più comunamente detto “smart working” è una modalità di lavoro innovativa basata su un forte elemento di flessibilità di orari e di sede, in particolare nella scelta del luogo ove prestare l’attività lavorativa, che non necessariamente coincide con il domicilio del lavoratore, ed è caratterizzato dall’impiego di tecnologie informatiche e telematiche, effettuato a distanza dalla sede centrale dell’azienda, con la quale il prestatore è collegato on-line o off-line, nonché dall’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali, circostanza che diversifica lo smart working dal telelavoro.
Il “Telelavoro”è infatti inteso come lavoro che si svolge in un luogo fisico diverso dalla sede dell’azienda ma ben determinato, a questa collegato informaticamente, nel quale il lavoratore effettua la prestazione ed è presente e reperibile durante un preciso orario di lavoro.
In entrambi i casi è chiesta al lavoratore la massima collaborazione per attuare tutte le misure necessarie alla tutela della sua salute e sicurezza.

Smart Working
È una condizione di esecuzione del lavoro caratterizzata dall’assenza di vincoli orari o spaziali e da un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita congiuntamente dal dipendente e dal datore di lavoro allo scopo di aiutare il lavoratore a conciliare i tempi personali e lavorativi. La definizione di smart working è contenuta nella Legge n.81/2017che pone l’accento sulla flessibilità organizzativa e sull’utilizzo di strumentazioni telematiche che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone). Lo smart working, definito dal Ddl governativo collegato alla Legge di Stabilità 2016, è una modalità di lavoro flessibile, completamente sganciata da un luogo fisico: la prestazione può essere svolta in azienda come all’esterno, ma senza una postazione fissa. Non esiste più, in altre parole, un “luogo” di lavoro, il che trascina con sé importanti conseguenze in termini di orario (sostanzialmente auto-determinato), controlli (che diventano tecnologici e di risultato) e strumenti. La Legge n.81 del 2017: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, al Capo II, articoli 18-24, definisce e disciplina il Lavoro Agile. In particolare, contiene misure per la parte datoriale obbligata a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile, figura non riconducibile ad alcuna delle categorie previste dal D.lgs. n.81/2008 (neppure alla categoria dei telelavoratori).

Telelavoro
È prevalentemente inteso come lavoro che si svolge in un luogo fisico diverso dalla sede dell’azienda, a questa collegato informaticamente, nel quale il lavoratore che effettua la prestazione sia presente e reperibile durante il suo orario di lavoro. Nella maggior parte dei casi si tratta dell’abitazione del lavoratore, nella quale viene allestita, a cura del datore di lavoro, una vera e propria postazione lavorativa dotata di telefono, computer e connessione di rete. Questa idea tradizionale di telelavoro ha permeato la normativa e disciplinato le modalità di applicazione: il datore può eseguire ispezioni per assicurarsi della regolarità nello svolgimento del lavoro, delle condizioni di sicurezza per il dipendente e per le apparecchiature tecnologiche utilizzate e per garantire un adeguato isolamento dell’attività lavorativa da quella quotidiana. Il telelavoro impone vincoli rigidi anche per l’orario: il riposo è obbligatorio per 11 ore consecutive ogni 24 con astensione lavorativa dalla mezzanotte alle 5.

RISCHI GENERALI E RISCHI SPECIFICI DEL LAVORO AGILE
Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. L’informativa dovrà essere corredata da eventuali manuali di istruzioni d’uso per strumenti, dispositivi, attrezzature e/o apparecchiature forniti e informazioni sui comportamenti da tenere in casi di malfunzionamento. Il lavoratore deve pertanto essere adeguatamente responsabilizzato in materia di rischi per la sicurezza, perché è lui stesso a scegliere il luogo della prestazione lavorativa, che non può essere quindi sorvegliato dal datore di lavoro.


RISCHI GENERALI E RISCHI SPECIFICI DELTELELAVORO
L’articolo 3, comma 10, del D.lgs. n. 81/2008 dispone che per tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni relative all’uso del videoterminale riportate al titolo VII dello stesso D.lgs.81/08. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni normative riportate al Titolo III del D.lgs.81/08. I lavoratori a distanza devono essere informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali. Poiché uno dei rischi a cui il lavoratore che si avvale del telelavoro può essere esposto è l’isolamento dalla realtà aziendale, il datore di lavoro deve garantire l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
La Commissione per gli Interpelli presso il Ministero del Lavoro, con Interpello 13/2013, ha stabilito che il domicilio del lavoratore in cui si svolge il telelavoro non va considerato luogo di lavoro ai sensi dell’art. 62 del D.lgs.81/08. Il luogo scelto per il telelavoro può comunque rappresentare una fonte di rischio per il lavoratore a cui è chiesto di certificare la rispondenza alle normative vigenti in relazione ad abitabilità ed impianti. Si ricorda che al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro. Tale accesso deve essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Anche il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni.

MISURE DI PREVENZIONE
Sia nel caso di lavoro agile che di telelavoro è bene che il lavoratore metta in atto precise misure di prevenzione per evitare infortuni o malattie professionali. Particolari accorgimenti e misure di prevenzione sono ad esempio necessari per evitare i vari disturbi che possono essere connessi all’utilizzo errato dei videoterminali relativamente ai seguenti aspetti:

Postazione di Lavoro
Riguardo all’ambiente è bene; 1) Fare in modo di poter lavorare con tranquillità e indisturbati; 2) Posizionare lo schermo parallelamente alla finestra in modo tale che non vi siano abbagliamenti e rilessi sulla superficie; 3) Prevedere che l’illuminazione artificiale sia idonea per le situazioni e gli orari in cui la luce naturale non è sufficiente; 4) Richiudere le ante degli armadi, soprattutto se realizzate in vetro trasparente, senza bordo e poco visibili; 5) Manovrare le ante scorrevoli utilizzando le apposite maniglie, al fine di evitare possibili schiacciamenti delle dita; 6) Disporre la documentazione, il materiale cartaceo e i raccoglitori sui ripiani degli armadi e delle scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi; 7) Utilizzare scalette portatili a norma per raggiungere i libri o la documentazione riposta sui ripiani alti della libreria e degli scaffali; 8) Utilizzare cassettiere e schedari provvisti di dispositivi che impediscano la contemporanea apertura di più cassetti, al fine di impedirne il ribaltamento; 9) Fissare saldamente al muro tutte le scaffalature e le mensole; 10) Sistemare i cavi in modo che essi non possano costituire causa di inciampo.

Per la postazione: 1) Regolare l’altezza del tavolo portandolo all’altezza dei gomiti. se non si possiede un tavolo regolabile in altezza, si raccomanda di usare almeno una sedia regolabile in altezza, in modo da portare i gomiti all’altezza del tavolo; 2) Fare uso di un poggiapiedi se necessario; 3) Fare attenzione che la sedia sia dotata di caratteristiche ergonomiche.

Smartphone e tablet vanno utilizzati seguendo opportuni accorgimenti per limitare gli effetti negativi che potrebbero causare. Si suggerisce pertanto: 1) L’uso congiunto di entrambe le mani; 2) L’impiego di supporti che riducano la necessità di tenere testa e collo piegati; 3) Di ricorrere a tastiere fisiche separate laddove il sistema operativo lo consenta; 4) Di utilizzare l’auricolare durante le conversazioni telefoniche; 5) Di evitare il continuo contatto tra il corpo e lo smartphone.

MICROCLIMA
Nei luoghi di lavoro devono essere garantite adeguate condizioni di benessere relativamente al microclima e alla qualità dell’aria, sia ricorrendo a scambi naturali con l’ambiente esterno, sia utilizzando appositi impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria. Fermo restando che sono numerosi i fattori che influiscono sul microclima, ad esempio il tipo di attività fisica svolta e l’abbigliamento indossato, i parametri di riferimento suggeriti sono: 1) Temperatura interna invernale compresa tra i 18 e i 22 °C; 2) Temperatura interna estiva inferiore all’esterna di non più di 7 °C; 3) Umidità relativa compresa tra 40 e 60%; 4) Velocità dell’aria inferiore a 0,15 m/sec.

RISCHIO ELETTRICO
Durante l’esecuzione della prestazione lavorativa agile i dipendenti devono porre in essere comportamenti adeguati a limitare il rischio elettrico. Di seguito alcuni suggerimenti esemplificativi, ma non esaustivi: 1) Verificare quali prese di corrente elettrica è possibile utilizzare per alimentare le proprie utenze in funzione degli assorbimenti richiesti e della tipologia delle prese stesse; 2) Non collegare tra loro spine incompatibili ma utilizzare idonei adattatori; 3) Evitare l’utilizzo di prese multiple con numerose spine; 4) L’inserimento e il disinserimento delle spine devono essere effettuati impugnando correttamente la presa e ad apparecchiatura spenta; 5) Mantenere prese ed interruttori integri e ben fissati alle pareti; 6) Non utilizzare prese o apparecchiature elettroniche in situazioni in cui potrebbero trovarsi a contatto con l’acqua; 7) Impiegare le apparecchiature in conformità con le istruzioni d’uso fornite dal costruttore.

POSTURA E COMPORTAMENTO
La principale misura di prevenzione per l’insorgenza di problematiche muscolo-scheletriche è legata all’assunzione di una corretta postura durante il lavoro al videoterminale. Allo scopo di ridurre al minimo il rischio di affaticamento fisico e mentale, la normativa prevede un’interruzione della propria attività con pause di 15 minuti ogni 2 ore. Il lavoratore deve comunque seguire eventuali altre prescrizioni del medico competente o del datore di lavoro. Inoltre si raccomanda di: 1) Adottare una postura rilassata (tronco sullo schienale tra 90 e 110°); 2) Variare spesso la posizione del corpo; 3) Variare le attività nel corso della giornata; 4) Regolare con cura la posizione, l’altezza e la distanza del monitor; 5) Ridurre i movimenti rapidi e ripetitivi prolungati; 6) Tenere gli avambracci paralleli al pavimento e bene appoggiati sul tavolo, mantenere i polsi distesi e dritti durante la digitazione.

GESTIONE DELLE EMERGENZE
A tutela della propria salute e incolumità, il lavoratore dovrà evitare di prestare la propria attività in luoghi isolati e remoti e dovrà avere sempre a disposizione un mezzo per la chiamata dei soccorsi. Nel caso in cui l’attività venga prestata in locali pubblici e/o privati nei quali è presente un piano di emergenza, il lavoratore si impegna a prenderne visione in modo da conoscere: 1) Le vie e le uscite di emergenza e la relativa segnaletica; 2) Le modalità di attivazione dell’allarme di evacuazione; 3) L’ubicazione del punto di raccolta ed i comportamenti da tenere in caso di emergenza; 4) La dislocazione delle risorse per la gestione delle emergenze. In ogni caso, seguire le indicazioni degli Addetti all’Emergenza del sito se presenti, altrimenti attivare direttamente le procedure di primo intervento chiamando i numeri pubblici di emergenza (112–115–118). Si riportano di seguito alcune informazioni da seguire in caso di emergenza: 

Incendio
1)
Dare l’allarme a voce o mediante gli appositi pulsanti segnalando a tutti i presenti quanto sta accadendo; 2) Uscire dai locali interessati, allontanarsi ed allontanare le altre persone, chiudendo le porte alle spalle; 3) Nel caso di presenza di fumo, spostarsi chinati e respirare attraverso un fazzoletto, possibilmente bagnato; 4) Attenersi alle disposizioni impartite dai soccorritori mantenendo la calma e segnalare loro eventuali feriti e/o dispersi. Nel caso in cui la fuga fosse preclusa: 5) Rimanere nel locale chiudendo con cura la porta; 6) Sigillare ogni fessura della porta mediante stracci o abiti, possibilmente bagnati; 7) Portarsi in prossimità delle finestre e segnalare la propria presenza.

Terremoto
1) Cercare rifugio sotto un tavolo robusto oppure addossarsi alle pareti perimetrali o sotto gli stipiti delle porte che si aprono in un muro maestro, e prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse; 2) Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, apparati elettrici, recipienti contenenti sostanze chimiche; 3) Muoversi con estrema prudenza, possibilmente lungo i muri.

Black-Out Elettrico
1) Restare calmi: la maggior parte degli edifici, negli spazi comuni, è dotata di luci di emergenza ad attivazione automatica; 2) Se ci si trova in un’area buia, spostarsi con molta prudenza verso l’uscita o un’area dotata di illuminazione di emergenza; 3) Se bloccati in ascensore, premere il pulsante di allarme per l’attivazione dei soccorsi ed attenersi alle disposizioni impartite dal personale addetto; 4) Utilizzare la funzione torcia del proprio smartphone, se disponibile.

Emergenza Sanitaria
Non spostare assolutamente una persona colta da malore o traumatizzata, a meno che non sia in evidente e immediato pericolo di vita (crolli, incendio, ecc.); 2) Chiamare il numero 112 o 118 per la richiesta di soccorso, segnalando con precisione la posizione e le condizioni dell’infortunato e indicando: le proprie generalità e il tipo di infortunio; 3) Seguire le eventuali istruzioni impartite.

One comment

  1. L’infortunio sul lavoro può essere denunciato o comunicato online attraverso il servizio INAIL anche per chi è in smart working e per altre categorie di lavoratori. Novità prevista dal 3 febbraio.
    Novità per l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale perché anche per lo smart working è attivo il servizio INAIL di denuncia online.
    Abbiamo visto in quali casi l’infortunio sul lavoro viene riconosciuto anche a chi si trovi in smart working o lavoro agile.
    Dal 3 febbraio tuttavia, come comunicato da INAIL, il servizio di denuncia online per infortunio sul lavoro o anche malattia professionale è aperto anche a chi lavora in smart working, come anche ad altre categorie quali rider, studenti in alternanza scuola – lavoro e percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti utili alla collettività detti PUC.
    Infortunio sul lavoro in smart working: denuncia online
    Per la denuncia di infortunio sul lavoro per chi è in smart working dal 3 febbraio è possibile utilizzare anche il servizio online di INAIL a disposizione dei datori di lavoro.
    Il servizio per la denuncia telematica dell’infortunio sul lavoro e malattia professionale, o anche semplice comunicazione, non viene esteso da INAIL, al di là delle forme tradizionali, solo ai lavoratori in smart working, ma anche ad altre categorie di lavoratori che sono:
    • rider;
    • beneficiari del reddito di cittadinanza in attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza
    Assicurati PIC);
    • studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.
    Attraverso il nuovo servizio online di INAIL per il lavoratore in smart working o per le altre categorie di cui sopra il datore di lavoro può procedere a:
    • comunicazione di infortunio sul lavoro;
    • denuncia di infortunio sul lavoro;
    • denuncia di malattia professionale.
    Nel dettaglio il datore di lavoro per il lavoratore in smart working o altra categoria ha l’obbligo di:
    • comunicare l’infortunio sul lavoro di dipendenti o assimilati, guaribile entro 3 giorni, secondo la
    prognosi, escluso quello dell’evento;
    • denunciare infortunio sul lavoro di dipendenti o assimilati, non guaribile entro 3 giorni, secondo la
    prognosi, escluso quello dell’evento;
    • la denuncia di malattia professionale per patologia legata allo svolgimento del lavoro.
    Come comunica INAIL nella notizia relativa alla denuncia o comunicazione di infortunio sul lavoro per chi è in smart working attraverso il servizio online:
    “I dettagli delle modifiche in argomento sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente, insieme alle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente, nelle pagine informative dei predetti servizi.”
    Infortunio sul lavoro in smart working
    Ricordiamo brevemente quando l’infortunio sul lavoro viene riconosciuto anche a chi lavora in smart working. 2 INAIL lo riconosce laddove esiste chiaramente un rapporto di lavoro subordinato. In quanto dipendente con regolare contratto anche chi è in smart working è coperto dall’assicurazione al pari di coloro che si trovano in sede. La copertura dell’assicurazione INAIL è prevista per due tipologie:
    • infortunio sul lavoro laddove la casa (o altro luogo dove si svolge l’attività in smart working) è regolarmente dichiarata al datore di lavoro;
    • infortunio in itinere, quando dalla propria casa ci si reca in altro luogo, come può essere una biblioteca, per lavorare in smart working.
    L’infortunio sul lavoro per chi è in smart working non viene riconosciuto se avviene in altro luogo diverso da quello dichiarato.
    La copertura Inail contro gli infortuni sul luogo di lavoro è assicurata anche a chi lavora da casa. Lo smart working è una modalità di lavoro diffusa in tutto il mondo, che, da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus, sta avendo grande successo anche in Italia. Viene anche chiamato “lavoro agile”, in quanto permette di svolgere le mansioni di una normale giornata lavorativa comodamente a casa. Naturalmente ove la tipologia di lavoro lo permetta.
    La disciplina degli infortuni, come è facile immaginare, però, presenta alcune peculiarità. Il datore è tenuto ad informare chi lavora da casa sulle regole da rispettare e sulle misure di prevenzione alle quali attenersi (comunicazione obbligatoria e non facoltativa), e se lo smart worker non le rispetta perde la copertura Inail.
    Smart working e infortunio sul lavoro, serve un’assicurazione specifica?
    Chi lavora da casa non ha bisogno di una specifica copertura Inail. Gli smart worker, abituali e non, sono lavoratori dipendenti come gli altri e quindi sono già coperti dagli infortuni come deriva dalla stipulazione del contratto di lavoro subordinato. A loro è garantita la tutela assicurativa contro gli infortuni esattamente come a chi si reca in ufficio o altro luogo di lavoro. Occorre che il lavoratore faccia parte delle categorie elencate nell’articolo 1, D.P.R. 1124/1965.

    Lavoro da casa, per quali infortuni sono coperto?
    Veniamo adesso alla questione principale: da quali infortuni è coperto chi lavora da casa. Precisiamo subito che non esiste differenza con la tutela di chi lavora in sede, infatti anche per il lavoro agile vale la copertura per:
    • infortunio sul luogo di lavoro (la propria casa o altro luogo comunicato al datore di lavoro);
    • infortunio in itinere (per andare dalla propria casa nel luogo in cui si lavora in smart working, ad esempio
    in biblioteca).
    Questo significa che la copertura Inail è esclusa se l’infortunio avviene in un luogo diverso da quello dichiarato3 oppure se il percorso effettuato prevede soste e pause non necessarie, ad esempio prendere il caffè al bar. Se necessario, l’Inail può ordinare degli accertamenti amministrativi e ispettivi, tramite periti tecnici, per verificare come è avvenuto veramente l’infortunio.
    Per quanto riguarda gli infortuni in itinere, le regole per il lavoro agile non cambiano (articolo 23, comma 3, legge 81/2007):
    “il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell’ attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.
    Come denunciare l’infortunio all’Inail
    La denuncia all’Inail per chiedere la copertura assicurativa per il dipendente in smart working spetta al datore di lavoro. Egli dovrà presentare denuncia ordinaria secondo le regole dell’articolo 53, D.P.R. 1124/1965, come avviene per gli infortuni in ufficio o altri ambienti di lavoro.
    Spetta solo all’Inail valutare se l’infortunio denunciato rientra nella copertura assicurativa, questo significa che non è richiesto il parere del datore, egli può limitarsi a segnalare elementi e dettagli che abbiano qualche rilevanza e possano facilitare la valutazione dell’ente. Denunciare l’infortunio di un dipendente all’Inail è obbligatorio, altrimenti si rischia una corposa sanzione amministrativa.

    Copertura degli infortuni durante il lavoro da casa, quando non sussiste?
    Non tutti gli infortuni durante il lavoro da casa beneficiano della copertura dell’Inail, come del resto avviene anche quando il dipendente è in sede. L’ente può rifiutare il beneficio economico se lo smart worker si è comportato con negligenza e contro il buon senso, causando o contribuendo a causare l’infortunio. Prima di iniziare il lavoro da casa, come abbiamo già ribadito, è obbligatorio stabilire tra datore e dipendenti le regole comportamenti a cui attenersi, queste, naturalmente, devono essere prese in considerazione durante la valutazione. Quindi, se il dipendente ha tenuto un comportamento contrario a quello concordato con il datore la4 copertura è esclusa.
    L’assicurazione Inail è esclusa anche in tutti i casi di “rischio elettivo”, ovvero quando l’incidente è stato provocato da un comportamento volontario del dipendente che non dipende nei casi di forza maggiore, regola che vale anche quando non si lavora da casa.

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