di Andrea Farinazzo
Il Documento di Valutazione dei Rischi, così come definito nell’art 28 del D.Lgs 81/08 è un documento versatile e flessibile che deve adattarsi alle caratteristiche dell’azienda, sia in termini di contenuti che di periodicità della revisione.
Una prima indicazione sui termini della revisione ci viene già dall’art 29 del Testo Unico, rivisitato dal D.Lgs 106/09, in cui in cui si definisce che la rivalutazione del documento debba essere effettuata qualora intervengano: significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi); in caso di importanti infortuni o malattie professionali; se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni; in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza; in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.
Un’importante novità legislativa è sopraggiunta poi nel 2013, anno in cui è stata eliminata la possibilità per le aziende fino a 10 dipendenti (come precedentemente previsto dal comma 5 dello stesso art 29) di potersi avvalere dell’autocertificazione di aver effettuato la valutazione; a far data dal 01 luglio 2013 anche tali aziende sono tenute ad avere un DVR completo, elaborato mediante l’utilizzo di procedure standardizzate.
I CASI DI APPLICAZIONE
In caso di nuova costituzione di un’impresa inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il documento entro novanta giorni a far data dall’inizio dell’attività; in tal senso si ricorda che fa fede la data di autorizzazione di inizio attività come depositata presso la Camera di Commercio di riferimento.
Viene invece considerata una modifica lavorativa un eventuale cambio di sede, piuttosto che l’apertura di una sede distaccata, questi casi richiedono quindi una revisione entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.
FIGURE COINVOLTE
L’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è uno degli obblighi inderogabili del datore di Lavoro; è il datore di Lavoro che deve effettuare la valutazione e redigere il relativo documento, apponendovi la propria firma, e che deve occuparsi dei relativi aggiornamenti periodici e normativi qualora ne subentrassero.
Il datore di lavoro si avvale, nell’elaborazione del Documento, di figure di consulenza, prima tra tutte quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), che oltre ad affiancarlo nella fase di valutazione, contribuisce significativamente a finalizzare le misure preventive e protettive anche in considerazione d dell’evoluzione tecnica e dei nuovi prodotti disponibili sul mercato, e collabora nella stesura del programma di miglioramento.
Nei casi in cui la legge preveda il protocollo di sorveglianza sanitaria, e dunque la presenza del Medico Competente, il documento deve essere elaborato in collaborazione con quest’ultimo, per quanto attiene gli ambiti di competenza specifica.
Infine una copia del DVR va tempestivamente consegnata al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che ne prende visione e deve essere consultato anche preventivamente in riferimento al contenuto della valutazione dei rischi, come da art 50 comma 1b) e comma 5, del Testo Unico.
LA DATA CERTA
Il DVR dovrà avere una certificazione della data di elaborazione o di revisione, come da art.28 comma 2, che può essere apposta mediante timbro postale o, più semplicemente, facendolo firmare e datare dal datore di lavoro, dall’RSPP e/o dal Rappresentante dei Lavoratori
Lo scopo dell’apposizione della data certa è quello di dimostrare di aver effettuato la valutazione (o la rielaborazione della stessa) antecedentemente al verificarsi di un eventuale infortunio o prima di una ispezione da parte degli enti preposti.
Un esempio pratico
Per meglio chiarire alcuni concetti sopra descritti, proviamo ora a simulare un caso pratico e a valutarne le scadenze e le diverse responsabilità delle figure coinvolte.
Prendiamo il caso di una nuova impresa con meno di 10 dipendenti, che inizia la sua attività nel gennaio 2014, dall’elaborazione del Documento dei Rischi effettuato mediante procedure standardizzata, entro fine marzo 2014 (novanta giorni) si evince che non sussistano i presupposti per sottoporre i propri dipendenti alla sorveglianza sanitaria ed il Datore di Lavoro, avendone i requisiti, ricopre il ruolo di RSPP; quindi il documento viene firmato dallo stesso Datore di Lavoro e dall’RLS con apposizione di data certa. Nel giugno 2014 l’azienda si amplia ed il numero di dipendenti sale sopra i dieci lavoratori, a questo punto il datore di lavoro decide di avvalersi della consulenza di un RSPP esterno e ne effettua la nomina; il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà quindi essere rielaborato entro trenta giorni, sia perché sono decaduti i presupposti per avvalersi delle procedure standardizzate (meno di dieci impiegati) che per la nuova nomina in organigramma del consulente RSPP. Infine la stessa azienda, nel gennaio 2015, differenzia la propria attività inserendo tra le mansioni dei dipendenti già in forza, anche una nuova mansione che preveda la sorveglianza sanitaria (per esempio il rischio da Videoterminale o quello derivante all’utilizzo di sostanze chimiche); a questo punto (sempre entro trenta giorni) il Datore di Lavoro provvederà a nominare un Medico Competente che contribuirà alla revisione del DVR, elaborando un protocollo di sorveglianza sanitaria adeguato alla nuova mansione. È quindi di fondamentale importanza ricordare che il Documento di Valutazione dei Rischi non è un documento statico, che una volta elaborato può essere dimenticato ed archiviato come pratica assolta, bensì un documento che costituisce parte integrante dell’azienda seguendone l’evoluzione ed i cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnici, con l’obiettivo di monitorare periodicamente e tempestivamente l’insorgenza (o la scomparsa) di eventuali rischi per i lavoratori, nonché le relative misure preventive e protettive.
ANATOMIA DI UN DVR
La redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs 81/08), comunemente noto come D.V.R., è un obbligo imposto ai Datori di Lavoro di tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla classificazione di rischio ATECO di appartenenza, dal numero di dipendenti e dalla tipologia di attività lavorativa svolta. Fino al 31 maggio 2013 la aziende con meno di dieci dipendenti potevano considerare evaso l’obbligo di redazione del DVR, semplicemente producendo una autocertificazione che attestasse di aver effettuato internamente la valutazione del rischio; a partire dal primo di giugno del 2013 invece l’obbligo di redazione è stato esteso anche a tutte le aziende con un solo dipendente oltre al datore di lavoro, indipendentemente dalla forma contrattuale, (quindi anche se questo lavoratore è uno stagista, un formando o un borsista per esempio). Restano quindi esentate da tale obbligo solo i liberi professionisti, le ditte individuali e le imprese familiari senza dipendenti, le società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti, ad eccezione delle Società Semplici (SS) e le Società in Nome Collettivo (SNC) che sono invece sempre tenute a redigere il DVR.
IL CONTENUTO DEL DVR
Il DVR deve contenere una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche in riferimento alle sostanze e preparati chimici impiegati, alla scelta delle attrezzature di lavoro ed alla sistemazione dei luoghi di lavoro in conformità a quanto descritto negli allegati IV e V del Testo Unico. Viene inoltre fatta esplicita menzione alla valutazione dello Stress Lavoro Correlato, ed ai rischi riguardanti la lavoratrici in stato di gravidanza, due aspetti significativamente evidenziati pe l’importanza e per il peso specifico che hanno assunto all’interno delle aziende soprattutto nell’ultimo decennio.
Oltre alla valutazione di tutti i rischi inoltre il documento deve contenere una relazione esaustiva che descriva i criteri adottati per tale valutazione, rischio per rischio, ed in modo che il documento risulti facilmente comprensibile anche ai non strettamente addetti ai lavori. La scelta dei criteri da adottare è responsabilità del datore di lavoro, che spesso si avvale per questa attività dell’ausilio di consulenti interni e/o esterni. Il documento deve inoltre contenere, per ogni valutazione, la scelta delle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre il rischio, o meglio eliminarlo del tutto, sia come misure di prevenzione collettiva che come dispositivi di protezione individuale; tale scelta deve essere opportunamente giustificata tenendo conto delle caratteristiche sia del rischio verso cui tutelarsi che delle caratteristiche della misura adottata. Il documento non si ritiene completo con la sola valutazione dei rischi contingenti ma deve contenere anche una relazione prospettica del programma delle misure che si possono ritenere necessarie, o utili, nel tempo per garantire un certo grado di miglioramento nel tempo dei livelli di prevenzione e sicurezza; questa valutazione deve essere inoltre periodicamente rivista indicando lo stato di avanzamento del programma di miglioramento rispetto alle previsioni iniziali. Rispetto a quanto prescritto nel comma e) dell’art 28, in cui si definisce che debba essere indicato il nominativo delle principali figure aziendali coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, Medico Competente, Rappresentante aziendale dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello territoriale), è utile sottolineare che vi è ormai la tendenza convenzionalmente riconosciuta ad indicare un organigramma della sicurezza completo, in cui siano definiti anche, per esempio, i nominativi degli addetti alle squadre di emergenza così come quello di eventuali preposti e dirigenti per la sicurezza. Non esiste una prescrizione che imponga un modello predefinito e vincolante per l’elaborazione del DVR, la cui progettazione è demandata al datore di lavoro che lo redige, ma è importante che vi siano tutti i contenuti definiti dall’art. 28.
La struttura può quindi essere organizzata per: Rischio, elencando ogni tipologia di rischio con la relativa valutazione e le misure adottate oppure per mansione del personale esposto, indicando quindi per ogni mansione aziendale quali siano i livelli di esposizione al singolo rischio.
Questi dati possono quindi poi essere eventualmente, per maggior completezza e facilità di interpretazione, interpolati su una tabella a matrice che ne evidenzi le singolarità o le eventuali criticità. Esiste la possibilità di avvalersi di procedure standardizzate per semplificare la redazione del documento, procedure che possono essere utilizzate in alcuni casi specifici e che consentono di elaborare un documento congruo alla realtà aziendale e uniforme con situazioni di imprese analoghe.
DOVE CONSERVARE IL DVR
Il documento così redatto deve essere conservato in azienda, non necessariamente in formato cartaceo ma anche esclusivamente su supporto informatico, e deve riportare le firme del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione, del Medico Competente ove presente e del Rappresentante dei lavoratori per presa visione che ne attestino la data certa.
Va precisato che è obbligatorio trasmettere copia del documento all’RLS, che ha facoltà di esprimere valutazioni in merito alla redazione ed alle misure di prevenzione, tali considerazioni non hanno valore esecutivo ma solo consulenziale, e devono comunque essere annotate in calce al documento al fine di verbalizzare il coinvolgimento dei lavoratori nell’elaborazione del documento stesso.
Come indicato nell’articolo di approfondimento dedicato a cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi, visti i contenuti e gli obblighi redazionali, l’art. 29 illustra poi le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi. Le modalità di valutazione dei rischi e quindi l’eventuale aggiornamento della stessa dipendono da alcuni fattori. In caso di costituzione di nuova impresa il DVR va elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio attività, e periodicamente rivisto (convenzionalmente ogni tre anni), soprattutto in occasione di significative modifiche al processo produttivo, che possano avere ricaduta sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, piuttosto che in seguito ad infortuni che possano far pensare ad inadeguatezza delle misure o se i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano problemi o carenze.
In ogni caso di rielaborazione, comunque vanno conseguentemente aggiornate anche le relative misure di prevenzione e protezione adottate.
Valutazione rischi | 1) Omessa valutazione rischi e omessa predisposizione DVR | 1) arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 3.071,27 a 7.862,37 euro |
2) Adozione del DVR senza
· indicazione delle misure di · prevenzione e di protezione; programma delle misure migliorative; · procedure per l’attuazione · ruoli dell’organizzazione aziendale; · consultazione del RLS · in violazione della tempistica prevista in caso di modifiche |
2) ammenda da euro 2.457,01 a euro 4.914,03 | |
3) adozione del DVR senza
· relazione sulla valutazione di tutti i rischi · individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici. |
3) ammenda da euro 1.228,50 a euro 2.457,01 |