di Chiara Romanazzi
Nello scorso numero abbiamo visto quali sono state le raccomandazioni che i sindacati di categoria europei hanno formulato per gestire le riunioni del Cae durante questo periodo pandemico.
Questa volta, invece, vediamo quali sono le raccomandazioni dei sindacati europei per quel che riguarda la negoziazione degli accordi Cae, quella fase cioè in cui l’azienda, insieme ai sindacati, decide di istituire un comitato aziendale europeo, in base ai requisiti della Direttiva 2009/38/CE.
DIRITTO A ESSERE INFORMATI E CONSULTATI
Le direttive che disciplinano i Cae e il coinvolgimento dei lavoratori nelle imprese europee concretizzano il diritto fondamentale dei lavoratori a essere informati e consultati sulle decisioni aziendali che possono incidere sui loro interessi a livello transnazionale.
Le Direttive stabiliscono un quadro generale e lasciano ai rappresentanti dei lavoratori e alla direzione di ogni azienda interessata il compito di negoziare il funzionamento concreto, i ruoli e le risorse di un Cae. Queste negoziazioni pongono le basi del futuro dialogo sociale nell’impresa multinazionale.
Non esiste un Cae efficiente senza un accordo Cae di alta qualità. La garanzia di un accordo di qualità è tanto più importante quanto non lo sia un documento giuridicamente vincolante che indica i doveri e le responsabilità di ciascuna parte. Quindi è molto importante garantire che siano soddisfatte le condizioni per una corretta conduzione dei negoziati cae.
NO ALLE VIDEOCONFERENZE
Durante questa circostanza eccezionale, quindi, nessuna riunione di negoziazione cae deve avvenire per telefono o in videoconferenza. Come per le riunioni ordinarie del cae di cui abbiamo trattato nello scorso numero, anche per le negoziazioni gli incontri devono essere rinviati fino a quando non saranno nuovamente consentiti gli incontri di persona.
Inoltre, se la vostra azienda intende avviare le trattative ora, vi consigliamo di contattare l’ufficio internazionale della Uilm.
Vale la pena ricordare che:
– Una volta richiesto ufficialmente l’avvio delle negoziazioni del Cae (ad esempio prima della crisi del Covid-19), l’azienda è obbligata a convocare la prima riunione della Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN) entro un massimo di 6 mesi dalla seconda richiesta.
– Inoltre, i negoziati Cae possono durare fino a un massimo di 3 anni dopo la seconda richiesta.
I sindacati europei di categoria, quindi, suggeriscono di:
- Richiedere che le riunioni di negoziazione siano ritardate:
- Per posta ordinaria, in cui si richiede di posticipare gli incontri o di sospendere le trattative fino a quando non saranno nuovamente consentiti gli incontri di persona;
- Se le parti sono d’accordo, è sempre possibile prolungare il periodo di negoziazione.
In ogni caso, non è possibile istituire una nuova DSN e non è possibile istituire un nuovo cae fino a quando le misure di contenimento non saranno state revocate.
- Se la direzione si rifiuta:
- Esaminate insieme all’esperto sindacale che assiste la Vs DSN quale sia l’opzione migliore per voi: o accettate di firmare il progetto di accordo o riconoscete il fallimento della trattativa alla fine del termine di 3 anni (per il Cae)/6 mesi e optate per i requisiti sussidiari;
- In questi casi è consigliabile mantenere i contatti con il proprio sindacato. L’esperto sindacale della DSN si metterà in contatto con i vari sindacati coinvolti al fine di creare una risposta sindacale europea coordinata.