Coronavirus: cosa prevede il Decreto “Cura Italia”

La struttura nazionale della Uilm, per senso di responsabilità e per agevolare il pesante carico di lavoro che incombe su ogni territorio, sta redigendo una guida alla lettura o una spiegazione approfondita per ogni misura che il Governo sta prendendo e che ha effetti sull’occupazione e sul settore metalmeccanico.
Ci sono numerosi articoli nel corposo Decreto “Cura Italia” che interessano i lavoratori e le imprese metalmeccaniche nella gestione dell’emergenza Coronavirus.

USO MASCHERINE E DPI
L’articolo 16 “Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività” prevede l’utilizzo delle mascherine chirurgiche come sistema di protezione individuale contro l’infezione in caso di mancato rispetto del distanziamento di un metro e varrà solamente fino al termine del periodo di emergenza, visto il difficile reperimento di quelle di tipologia FFP3. Fondamentale sarà l’istituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

CIG COVID-19
All’articolo 19 “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario” viene prevista una causale specifica di Cassa Integrazione “Emergenza Covid-19” che comporta tempi e modalità di consultazione assai semplificate per venire incontro alla situazione emergenziale ma che, nei tre giorni stabiliti, deve prevedere l’informazione e la consultazione sindacale che va svolta prima della domanda di Cassa, anche mediante conferenza telefonica.
E’ prevista la concessione fino a un massimo di 9 settimane da svolgersi dal 23 febbraio a tutto agosto 2020, quindi anche in modo non continuativo e che non incidono nel conteggio dei periodi massimi.
È previsto un meccanismo di controllo della spesa a cura dell’Inps che al raggiungimento “anche in via prospettica” permetterebbe all’Istituto nazionale di Statistica di bloccare le erogazioni. Attraverso circolari l’Inps spiegherà nel dettaglio le interpretazione fornite e le procedure da seguire.

DURATA E TRATTAMENTO CIG
All’articolo 20 “Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria” viene stabilito che le aziende con trattamenti di Cigs in corso possano convertire la straordinaria in cassa integrazione per “emergenza Covid-19”, beneficiando fino a 9 settimane di un trattamento che non incide sui periodi massimi di ricorso alla Cassa integrazione. Anche in questo caso è previsto il controllo della spesa a cura dell’INPS che al raggiungimento “anche in via prospettica” (cioè sulla base delle richieste e non dell’effettivo utilizzo) permetterebbe all’Inps di bloccare le erogazioni.

CIG SOSTITUISCE SOLIDARIETA
All’articolo 21 “Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso” viene previsto che si possono “aggiungere” 9 settimane di “Ammortizzatore sociale” per “emergenza COVID-19” al trattamento di solidarietà. Nell’artigianato infatti è prevalente l’adesione al Fsba

CIG IN DEROGA DOVE NON COPERTO
All’articolo 22 “Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga” è stabilito che si può richiedere la “Cassaintegrazione in deroga”, finanziata e autorizzata dalle Regioni per “emergenza COVID-19” nei settori non “coperti” dalla Cig ordinaria e straordinaria.

CONGEDO PARENTALE
All’articolo 23 “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi, per emergenza Covid -19” viene previsto che dal 5 marzo, in conseguenza della chiusura delle scuole, per un periodo non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato potranno fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o senza limiti di età in caso di figli disabili, di un congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e con contribuzione figurativa. Il congedo spetta a entrambi i genitori se lavorano, sempre nel limite massimo di 15 giorni, ma non spetta se nel nucleo familiare vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. I genitori di ragazzi e ragazze di età compresa tra 12 e i 16 invece potranno usare un congedo non retribuito né coperto da contribuzione figurativa. Anche in questo caso, c’è una clausola che permette all’Inps di non erogare le prestazioni in caso di superamento del limite di spesa, e che riguardando i lavoratori comporta il rischio di non vedersi pagata la prestazione prevista.

PERMESSI LEGGE 104/92
All’Articolo 24 “Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104” è stabilito che  i tre giorni di permesso a favore di coloro che assistono propri familiari in condizione di grave handicap sono incrementati di 12 giornate da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto coloro che fruiscono della legge 104/1992 potranno fruire di un totale di 18 giornate di permesso, di cui 3 dovranno essere fruite necessariamente a marzo, 3 necessariamente ad aprile e 12 nel periodo 18 marzo – 30 aprile.

QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA
L’articolo 26 “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato” prevede che il periodo trascorso in quarantena sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, tramite certificato di malattia emesso dal medico per l’assenza dal posto di lavoro, non è imputabile nel periodo di comporto come sommatoria dei giorni di malattia.

NASPI E DIS-COLL
All’articolo 33 “Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL” viene stabilita la proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione per fare fronte alla chiusura anche parziale degli sportelli dell’Inps e dei Patronati.

RICORSI PREVIDENZIALI
L’articolo 34 “Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale” si prevede che i termini per la decadenza e di prescrizione per i ricorsi in materia previdenziale, assistenziali e assicurative sono sospesi fino al 1° giugno 2020.

SMART WORKING
L’articolo 39 “Disposizioni in materia di lavoro agile” stabilisce a completamento delle precedenti disposizioni in tema di lavoro agile che ne hanno determinato l’utilizzo prioritario dove possibile, è prevista la precedenza di accesso per coloro che hanno nel proprio nucleo familiare un disabile.

DISPOSIZIONI INAIL
All’articolo 42 “Disposizioni Inail” si prevede che nel caso in cui vi fosse l’accertamento di infezione da Coronavirus durante una prestazione lavorativa, il medico certificatore deve redigere certificato di infortunio e inviarlo in modo telematico all’Inail, in modo che vi sia la copertura assicurativa per l’infortunato. Il periodo di quarantena sarà considerato infortunio e porterà l’astensione dal posto di lavoro.

CONTRIBUTI IMPRESE PER SICUREZZA
L’articolo 43 “Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari” si stabilisce che l’Inail finanzia, con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Questa norma servirà ad agevolare l’acquisto di dispositivi e strumenti di protezione individuale.

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI
L’articolo 46 “Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti” prevede che per 60 giorni dal 18 marzo sono precluse l’apertura di procedure per i licenziamenti collettivi e per lo stesso periodo sono sospese le procedure aperte in precedenza. Con gli stessi termini le aziende non possono licenziare individualmente per giustificato motivo oggettivo.

PREMIO DIPENDENTI
All’articolo 63 “Premio ai lavoratori dipendenti” si stabilisce che i lavoratori dipendenti privati con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro percepiranno per il mese di marzo 2020, un importo di 100 euro in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. Tale importo non concorrerà alla formazione del reddito. Le aziende, in qualità di sostituto di imposta, riconosceranno in via automatica l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile o entro il conguaglio di fine anno.

One comment

  1. Buongiorno ma con la cassaintegrazione i ph della legge 104 ,non si possono prendere ,percio come e possibile usufruire di tutti qiesti altri giorni???GRAZIE

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