Coronavirus e Decreto 81/08 cosa fare?

di Andrea Farinazzo

Si ricorda che la normativa (art. 271) D.Lgs. 81/08 indica che il datore di lavoro nella valutazione del rischio (art. 17) tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

  1. della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2.
  2. dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte.
  3. dei potenziali effetti allergici e tossici.
  4. della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta.
  5. delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio.
  6. del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Inoltre si segnala che il documento di cui all’articolo 17 deve essere integrato dai seguenti dati:

  1. le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici
  2. il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a).
  3. le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
  4. i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate.
  5. il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

Bisogna anche poi anche porre attenzione sull’articolo 272 comma 2, sull’articolo 273 comma 1, sull’articolo 278 comma 1 e sull’articolo 280 (registro degli esposti e degli eventi accidentali) e per ogni punto esplicitato, laddove applicabile in relazione alle caratteristiche del nuovo coronavirus.

SCENARI E PREVENZIONE
Se parte della valutazione viene già condotta attraverso le varie risposte relative alle richieste normative citate, un’altra parte della valutazione è presente nel capitolo dedicato alla “valutazione del rischio & misure di prevenzione e protezione”. In questa parte si opta per una “composizione di valutazione dei rischi suddivisa per scenari standard, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell’azienda al variare delle condizioni”. Si indica che l’eventuale modifica dello scenario di appartenenza “può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la ‘data certa’)” anche “mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro”. Tale eventuale “cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo”. Inoltre le aziende che sono ospiti all’interno di spazi condivisi con altre aziende (cluster, poli tecnologici, co-working ecc.) devono seguire “primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento. Le aziende che occupano spazi in condomìni, si attengano anche alle eventuali istruzioni fornite dall’Amministratore”.

Bisogna tener conto degli scenari possibili immaginabili, ossia le varie tipologie di rischio che si possono presentare al momento della valutazione, così da poter redigere insieme al Rls un nuovo documento di valutazione del rischio.

  • Prerequisito: Rispetto delle normative, circolari, ordinanze imposte dalle istituzioni;
  • Scenario 1: Bassa probabilità di diffusione del contagio;
  • Scenario 2: Media Probabilità di diffusione del contagio;
  • Scenario 3: Elevata Probabilità di diffusione del contagio;
  • Scenario 4: Molta Elevata probabilità di diffusione del contagio.

PRIMO SCENARIO: BASSO CONTAGIO
Ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti) – il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell’opuscolo di cui all’Allegato 1 del presente documento;
  • Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del ‘decalogo’ estraibile dall’Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
  • Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle ‘istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani’ estraibile dall’Allegato 1 del presente documento;
  • Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
  • Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

Si applicano, invece, le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull’azienda/ Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SECONDO SCENARIO: MEDIO CONTAGIO
Ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “media” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti).
Il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • Tutte le misure indicate per Scenario 1;
  • Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni);
  • Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;
  • Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrino nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese ‘The Lancet’);
  • Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
  • Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.

TERZO SCENARIO: ELEVATO CONTAGIO
Ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti).

In questo scenario il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • Tutte le misure indicate per Scenario 2;
  • Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
  • Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali;
  • Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l’uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all’azienda l’originale sottoscritto.
  • Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro.

QUARTO SCENARIO: MOLTO ELEVATO CONTAGIO
Ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “molto elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti).

In questa situazione il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • Tutte le misure indicate per Scenario 3;
  • Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori;
  • Valutazione della possibilità di sospensione dell’attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato.

OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO
Al di là di tali direttive ministeriali, rivolte direttamente nei confronti di operatori di servizi o esercizi a contatto con il pubblico, operano poi gli specifici obblighi gravanti sul datore di lavoro quale gestore responsabile della prevenzione e della protezione del “rischio biologico” nei riguardi dei propri dipendenti.

A questo proposito, con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori stabilmente impegnati all’interno di locali aziendali ubicati nel contesto nazionale, rimangono ferme le misure intuitivamente necessarie (anche in ottica strumentale all’attuazione delle prescrizioni ministeriali da parte dei singoli) ad assicurare la salubrità degli ambienti: tra queste, l’installazione di erogatori di gel antibatterici, l’accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti, la dotazione di guanti o mascherine protettive e simili accorgimenti.

Fermi restando tali obblighi “minimi”, l’imprenditore è poi tenuto ad accortezze ulteriori nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in Cina o in aree geografiche comunque ritenute “a rischio”.

Ciò in quanto anche in tali ipotesi rimane fermo l’obbligo datoriale di attuare specifiche misure di sicurezza (si veda nello specifico l’art. 18, co.1, lett. e), D. Lgs. n. 151/2015) calibrate anche in funzione delle condizioni sanitarie (si veda l’interpello Ministero del Lavoro n. 11/2016) del luogo della prestazione.

In tal senso, per fronteggiare al meglio il concreto pericolo di contagio, è sempre più frequente il ricorso delle aziende sia a forme di lavoro “da remoto” (“lavoro agile/smart-working” o telelavoro), sia a provvedimenti di sospensione della dell’attività lavorativa pur in costanza di retribuzione; iniziative, queste, che stanno trovando riscontro anche nei riguardi di lavoratori “in quarantena” dopo essere tornati in Italia da zone particolarmente esposte all’epidemia.

La stessa logica preventiva del “rischio biologico” sta poi orientando le aziende nella gestione del personale che debba recarsi in trasferta nell’area orientale o in zone “a rischio”. In tali ipotesi la tendenza appare quella di ritenere legittimo (e dunque irrilevante ai fini disciplinari) l’eventuale rifiuto opposto dal dipendente, in ragione dell’epidemia, al provvedimento di trasferta o distacco.

Così descritto il quadro attuale, rimane inteso che le misure precauzionali richieste o messe in atto da operatori e datori di lavoro potranno/dovranno progressivamente mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indicazioni fornite dalle Istituzioni nazionali, dall’OMS e dagli esperti del settore.

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