Capgemini: un accordo che mette in primo piano la persona

di Loretta Tani

Il tema della conciliazione famiglia-lavoro va valorizzato tenendo conto della soggettività familiare che oggi è molto più variegata che nel passato. Infatti in mancanza di adeguate politiche a sostegno della di questa conciliazione, la ridefinizione dei ruoli e dei compiti dei diversi soggetti implicati crea una situazione rischiosa per le relazioni familiari.
Sicuramente le politiche possono aiutare a dare un indirizzo che può mettere in luce la necessità di un riconoscimento della famiglia in quanto luogo in cui le mediazioni tra interno ed esterno, pubblico e privato, individuo e società, avvengono continuamente ed esercitano molta influenza sulla vita personale, perché è all’interno della relazione familiare che i soggetti mediano anche l’esterno.

IL NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO
La Uilm, insieme alle altre organizzazioni sindacali, lo scorso dicembre ha firmato l’ipotesi di accordo per il contratto di secondo livello della Capgemini, una società multiculturale con oltre 200mila dipendenti presenti in più di quaranta Paesi nel mondo, riconosciuta come leader mondiale nei servizi di consulenza e tecnologia e all’avanguardia nell’innovazione del cloud, del digitale e delle piattaforme.
Nei primi giorni di febbraio l’ipotesi di accordo, dopo essere stata approvata a larga maggioranza con il referendum tra i lavoratori/lavoratrici e comunicatone ufficialmente l’esito all’azienda, è diventata a tutti gli effetti il nuovo contratto integrativo di secondo livello per i prossimi quattro anni, con revisione per la parte economica dopo il biennio.
Di questo accordo vorrei mettere in risalto quei capitoli che hanno la finalità di conciliare al meglio la vita lavorativa con la vita privata.

BANCA ORE SOLIDALE
I lavoratori e le lavoratrici possono cedere volontariamente le proprie ore/ferie a favore di altri colleghi che sono in difficoltà avendo già utilizzato tutte le ore a disposizione per assistere i figli, i genitori, i coniugi o i conviventi in condizioni di gravi situazioni di malattia. Anche l’azienda contribuisce  aumentando del 15% il monte ore accantonato su questa banca.

TELELAVORO E LAVORO AGILE
I lavoratori e le lavoratrici, assunti a tempo indeterminato con almeno sei mesi di anzianità,  che operano su attività e programmi intercambiabili e compatibili, possono far richiesta al proprio responsabile di progetto di usufruire dello strumento del telelavoro o del lavoro agile, il quale ha tempo quindici giorni per dare o meno la disponibilità al richiedente. Per l’attività di lavoro agile viene riconosciuto il buono pasto, non previsto per il telelavoro, che però beneficerà di un rimborso mensile fino a 20 euro per le spese di connessione. A tutti sarà fornita la formazione e la strumentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività, preservando sempre il diritto alla disconnessione.

REPERIBILITA’
L’azienda consente il principio di volontarietà in caso di prestazioni richieste in regime di reperibilità ed è esteso ad alcune categorie i lavoratori e le lavoratrici, tra le quali: le donne in stato di gravidanza e sino a tre anni di vita del bambino che si estendono a dodici anni in caso di famiglia monoparentale;  per i part-time che vengono richiesti per bisogni di cura famigliari; per i titolari di permessi ex L. 104/92. Inoltre viene riconosciuto un migliore e specifico trattamento economico per l’indennità di reperibilità nella giornata di sabato.

PART-TIME
Viene aumentata la percentuale dei lavoratori e delle lavoratrici che possono accedere al tempo parziale, che sale al 4,5% per ciascuna sede.

FERIE
Nel mese di dicembre viene definito il piano ferie annuo. Ogni lavoratore/lavoratrice è tenuto a presentare il proprio al responsabile, che avrà due settimane per darne riscontro, il tutto al fine di consentire la pianificazione della propria vita personale.

CONGEDO PER NASCITA O ADOZIONE
In caso di nascita o adozione saranno autorizzati sette giorni di permesso retribuito, anche non consecutivi, da utilizzare entro i trenta giorni dall’evento.

PERMESSI PER MALATTIA DEL FIGLIO
In questo caso c’è una condizione di miglior favore rispetto alla normativa che regola i congedi per malattia del figlio. Infatti, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, i genitori, alternativamente, possono usufruire di permessi non retribuiti per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino all’età di dieci anni, che nelle famiglie monoparentali viene estesa a quattordici anni compiuti. È inoltre possibile utilizzare le ferie degli anni precedenti, qualora ci fossero, previa autorizzazione del responsabile, ad eccezione del 1° giorno, per il quale è sufficiente la comunicazione da parte del dipendente.

PERMESSI PER VISITE MEDICHE
Ad ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato vengono attribuite dodici ore di permesso retribuito aggiuntivo annuo per poter effettuare visite mediche, accertamenti, analisi. Per di più il lavoratore/lavoratrice potrà anche utilizzare ulteriori dodici ore aggiuntive di permessi annui retribuiti o ferie anni precedenti, comunicandolo al responsabile, senza obbligo di autorizzazione. Tali ore possono essere utilizzate per sé, per i figli, coniuge/convivente e per i genitori con età superiore ai settantacinque anni.

COMPORTO LUNGO
Il periodo di comporto lungo sarà retribuito al 100% e incrementato di ulteriori novanta giorni che saranno retribuiti all’80%.

ASPETTATIVA
Il lavoratore che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità nell’arco del periodo di permanenza in azienda ha la possibilità, qualora necessario, dandone le doverose motivazioni, di chiedere l’aspettativa. Vengono consentiti sei mesi di aspettativa in caso di grave malattia o impedimento del coniuge o del convivente, dei genitori, dei figli o dei fratelli; in questo caso la retribuzione viene calcolata al 50%. Per motivi di studio il periodo di aspettativa può essere di sei mesi ma non retribuita. Viene riconosciuta come motivazione anche il trasferimento del coniuge, con un periodo di astensione di 3 mesi non retribuito. Per attività di volontariato, non legate a calamità naturali, un mese retribuito al 50%; nel caso di calamità naturali nel territorio italiano la possibilità di estendere a un secondo mese, ma in questo caso non verrà retribuita. Tutti questi eventi possono essere richiesti una sola volta nel periodo di permanenza in azienda, tranne nell’aspettativa del primo caso (grave malattia), che è prevista per al massimo quattro eventi sempre nell’arco della permanenza in azienda. Sono previsti inoltre dei Gruppi di Lavoro, che avranno il compito di analizzare e approfondire delle soluzioni sui sistemi di turnazione, sulle sedi disagiate, sull’implementazione di servizi e sulla mobilità urbana. Un insieme di diritti che vedono il lavoratore come persona al centro dell’intesa, e che accoglie appieno le disposizioni dettate dalla Direttiva Europea approvata dal Parlamento e dal Consiglio lo scorso giugno.

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