Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

di Andrea Farinazzo

L’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, recante disposizioni in materia di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” prevede al comma 3 che “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.

SANZIONI
La sanzione penale contravvenzionale, oblazionabile in via amministrativa col tramite degli ufficiali di polizia giudiziaria (u.p.g.) dei servizi ispettivi nei luoghi di lavoro delle ASL territorialmente competenti, è dell’ammenda da 2.457.02 a 4.914.03 euro a carico del datore di lavoro o del dirigente eventualmente delegato in modo specifico per tal fine, per violazione dell’art. 18 lett. p) del D.Lgs. n. 81/2008 (obbligo di elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3), che punisce appunto la violazione dell’articolo 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.

DATORE DI LAVORO
Il comma 3 dell’articolo citato prevede dunque che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione e il coordinamento in primo luogo elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (c.d. DUVRI). Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera (nel senso che è parte integrante del contratto, deve essere stato predisposto, e non tanto che deve essere materialmente in uno col contratto d’appalto) “e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”, ovvero deve sempre riflettere lo stato attuale delle interferenze presenti durante i lavori, servizi e forniture. Nel settore dei contratti pubblici il DUVRI deve essere redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, “dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.

APPALTI PUBBLICI O PRIVATI
È stato opportunamente sottolineato dal ministero del Lavoro che vi è la necessità, negli appalti pubblici o privati, di realizzare la cooperazione e il coordinamento tra committenti e appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza “globale” delle opere e dei servizi da realizzare. Tale obiettivo risulta essere raggiungibile mediante l’elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini dell’eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all’interferenza delle diverse lavorazioni. Tale obiettivo si raggiunge mediante la stesura del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). La redazione del DUVRI deve essere effettuata con la stessa logica del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili”, estende a tutti i settori di attività l’obiettivo di lasciare una traccia precisa e puntuale delle “attività prevenzionistiche” poste in essere da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono nell’appalto.

LINEE-GUIDA
Il DUVRI, elaborato a cura del committente-datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto. Viene poi indicato – come già ricordato precedentemente – che nel contratto di appalto vanno identificati i costi relativi alla realizzazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena nullità del contratto stesso e che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di accesso ai dati relativi ai costi della sicurezza.
I Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) hanno inoltre la possibilità di richiedere copia del DUVRI stesso per l’espletamento della propria funzione” [cfr. Circolare n. 5/2011 dell’11 febbraio 2011 del ministero del lavoro sul quadro giuridico degli appalti].

SENTENZE
La Cassazione ha da tempo precisato che “in materia di normativa antinfortunistica, il datore di lavoro (committente) è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell’impresa, poiché, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994 [ora art. 26 D.Lgs. n. 81/2008] è tenuto, tra l’altro, a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro” [Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008)].
L’art. 26, comma 3, ultima parte, D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 esclude l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per il datore di lavoro committente, anche attraverso il DUVRI, per i “rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”, ma questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale – generalmente mancante in chi opera in settori diversi – nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine (Cass. sez. IV, 17.05.2005, n. 31296, rv. 231658, Mogliani).
Va, ad esempio, sottolineato, che “non può considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire crolli di solai dovuta alla fatiscenza delle strutture portanti, essendo questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” (Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. Rv. 239252). Dunque i rischi “riconoscibili da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” sono oggetto del DUVRI.

DUVRI E VIGILANZA
Il Duvri nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) va redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, che resta dunque legalmente l’unico soggetto direttamente responsabile in caso di omessa predisposizione.
L’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
precisato che “si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un ‘contatto rischioso’ tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.
Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il Duvri deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze.
In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

  • derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  • immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).

Una recente sentenza della Cassazione Penale ha fornito una accezione meglio definita di interferenza, e di conseguenti obblighi prevenzionali: “l’accezione di interferenza tra impresa appaltante e impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano contatti rischiosi tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambe antecedenti ai contatti rischiosi, destinate, per l’appunto, a prevenirli. In sostanza, ancorché il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell’ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante, preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all’attività lavorativa che deve ivi svolgere.
Un’esclusione della responsabilità dell’appaltante è configurabile solo qualora all’appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena e assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all’appaltante, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell’appaltante dall’organizzazione del cantiere. 

La consegna del Duvri agli Rls è un obbligo per datore di lavoro o dirigenti!

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