di Andrea Farinazzo
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere, per l’appunto, la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche in riferimento alle sostanze e ai preparati chimici impiegati, alla scelta delle attrezzature di lavoro e alla sistemazione dei luoghi di lavoro in conformità a quanto descritto negli allegati IV e V del Testo Unico. Viene inoltre fatta esplicita menzione alla valutazione dello stress da lavoro correlato e ai rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, due aspetti significativamente evidenziati per l’importanza e per il peso specifico che hanno assunto all’interno delle aziende soprattutto nell’ultimo decennio.
I CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Il documento deve, inoltre, contenere una relazione esaustiva che descriva i criteri adottati per la valutazione, rischio per rischio, e in modo che il documento risulti facilmente comprensibile anche ai non strettamente addetti ai lavori. La scelta dei criteri da adottare è responsabilità del datore di lavoro, che spesso si avvale per questa attività dell’ausilio di consulenti sia interni che esterni.
Il documento deve inoltre contenere, per ogni valutazione, la scelta delle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre il rischio, o meglio eliminarlo del tutto, sia quelle di prevenzione collettiva che i dispositivi di protezione individuale; tale scelta deve essere opportunamente giustificata tenendo conto delle caratteristiche sia del rischio verso cui tutelarsi che delle caratteristiche della misura adottata.
Il documento non si ritiene completo con la sola valutazione dei rischi contingenti, ma deve contenere anche una relazione prospettica del programma delle misure che si possono ritenere necessarie, o utili, nel tempo per garantire un certo grado di miglioramento dei livelli di prevenzione e sicurezza; questa valutazione deve essere inoltre periodicamente rivista indicando lo stato di avanzamento del programma di miglioramento rispetto alle previsioni iniziali.
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
Rispetto a quanto prescritto nel comma e) dell’art 28, in cui si definisce che debba essere indicato il nominativo delle principali figure aziendali coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, medico competente, Rappresentante aziendale dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello territoriale), è utile sottolineare che vi è ormai la tendenza convenzionalmente riconosciuta a indicare un organigramma della sicurezza completo, in cui siano definiti anche, per esempio, i nominativi degli addetti alle squadre di emergenza così come quello di eventuali preposti e dirigenti per la sicurezza.
Non esiste una prescrizione che imponga un modello predefinito e vincolante per l’elaborazione del DVR, la cui progettazione è demandata al datore di lavoro che lo redige, ma è importante che vi siano tutti i contenuti definiti dall’art. 28.
La struttura può quindi essere organizzata per:
- rischio: elencando ogni tipologia di rischio con la relativa valutazione e le misure adottate
- per mansione del personale esposto, indicando quindi per ogni mansione aziendale quali siano i livelli di esposizione al singolo rischio.
Questi dati quindi possono poi essere eventualmente interpolati, per maggior completezza e facilità di interpretazione, su una tabella a matrice che ne evidenzi le singolarità o le eventuali criticità.
Esiste la possibilità di avvalersi di procedure standardizzate per semplificare la redazione del documento, procedure che possono essere utilizzate in alcuni casi specifici e che consentono di elaborare un documento congruo alla realtà aziendale e uniforme con situazioni di imprese analoghe.
DOVE CONSERVARE IL DVR
Il documento così redatto deve essere conservato in azienda, non necessariamente in formato cartaceo ma anche esclusivamente su supporto informatico, e deve riportare le firme del datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione, del medico competente ove presente e del Rappresentante dei Lavoratori.
COME VA TRASMESSO
Va precisato che è obbligatorio trasmettere copia del documento all’RLS, che ha facoltà di esprimere valutazioni in merito alla redazione e alle misure di prevenzione, tali considerazioni non hanno valore esecutivo ma solo di consulenza, e devono comunque essere annotate in calce al documento al fine di verbalizzare il coinvolgimento dei lavoratori nell’elaborazione del documento stesso.
QUANDO SCADE IL DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi, così come definito nell’art 28 del D.Lgs. 81/08 è un documento versatile e flessibile che deve adattarsi alle caratteristiche dell’azienda, sia in termini di contenuti che di periodicità della revisione. Una prima indicazione sui termini della revisione ci viene già dall’art. 29 del Testo Unico, rivisitato dal D.Lgs. 106/09, in cui in cui si definisce che la rivalutazione del documento debba essere effettuata qualora intervengano:
- significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
- in caso di importanti infortuni o malattie professionali;
- se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
- in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
- in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.
Un’importante novità legislativa è sopraggiunta poi nel 2013, anno in cui è stata eliminata la possibilità per le aziende fino a dieci dipendenti (come precedentemente previsto dal comma 5 dello stesso art. 29) di potersi avvalere dell’autocertificazione di aver effettuato la valutazione; a far data dal 1° luglio 2013 anche tali aziende sono tenute ad avere un DVR completo, elaborato mediante l’utilizzo di procedure standardizzate.
CASI SPECIFICI
In caso di nuova costituzione di un’impresa il datore di lavoro è tenuto a effettuare la valutazione dei rischi elaborando il documento entro novanta giorni a far data dall’inizio dell’attività; in tal senso si ricorda che fa fede la data di autorizzazione di inizio attività come depositata presso la camera di commercio di riferimento. Viene invece considerata una modifica lavorativa un eventuale cambio di sede, piuttosto che l’apertura di una sede distaccata, questi casi richiedono quindi una revisione entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.
FIGURE COINVOLTE
L’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è uno degli obblighi inderogabili del datore di lavoro; è il datore di lavoro che deve effettuare la valutazione e redigere il relativo documento, apponendovi la propria firma, e che deve occuparsi dei relativi aggiornamenti periodici e normativi qualora ne subentrassero. Il datore di lavoro si avvale, nell’elaborazione del documento, di figure di consulenza, prima tra tutte quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), che oltre ad affiancarlo nella fase di valutazione, contribuisce significativamente a finalizzare le misure preventive e protettive anche in considerazione dell’evoluzione tecnica e dei nuovi prodotti disponibili sul mercato, e collabora nella stesura del programma di miglioramento. Nei casi in cui la legge preveda il protocollo di sorveglianza sanitaria, e dunque la presenza del medico competente, il documento deve essere elaborato in collaborazione con quest’ultimo, per quanto attiene gli ambiti di competenza specifica. Infine, una copia del DVR va tempestivamente consegnata al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che ne prende visione e deve essere consultato anche preventivamente in riferimento al contenuto della valutazione dei rischi, come da art. 50 comma 1b) e comma 5, del Testo Unico.
LA DATA CERTA
Il DVR dovrà avere una certificazione della data di elaborazione o di revisione, come da art. 28 comma 2, che può essere apposta mediante timbro postale o, più semplicemente, facendolo firmare e datare dal datore di lavoro, dall’RSPP e/o dal Rappresentante dei Lavoratori.
Lo scopo dell’apposizione della data certa è quello di dimostrare di aver effettuato la valutazione (o la rielaborazione della stessa) antecedentemente al verificarsi di un eventuale infortunio o prima di una ispezione da parte degli enti preposti.
UN ESEMPIO PRATICO
Per meglio chiarire alcuni concetti sopra descritti, proviamo ora a simulare un caso pratico e a valutarne le scadenze e le diverse responsabilità delle figure coinvolte. Prendiamo il caso di una nuova impresa con meno di dieci dipendenti, che inizia la sua attività nel gennaio 2014, dall’elaborazione del Documento dei Rischi effettuato mediante procedure standardizzata, entro fine marzo 2014 (novanta giorni) si evince che non sussistano i presupposti per sottoporre i propri dipendenti alla sorveglianza sanitaria e il datore di lavoro, avendone i requisiti, ricopre il ruolo di RSPP; quindi il documento viene firmato dallo stesso datore di lavoro e dall’RLS con apposizione di data certa.
Nel giugno 2014 l’azienda si amplia e il numero di dipendenti sale sopra i dieci lavoratori, a questo punto il datore di lavoro decide di avvalersi della consulenza di un RSPP esterno e ne effettua la nomina; il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà quindi essere rielaborato entro trenta giorni, sia perché sono decaduti i presupposti per avvalersi delle procedure standardizzate (meno di dieci impiegati) che per la nuova nomina in organigramma del consulente RSPP.
Infine la stessa azienda, nel gennaio 2015, differenzia la propria attività inserendo tra le mansioni dei dipendenti già in forza anche una nuova mansione che preveda la sorveglianza sanitaria (per esempio il rischio da videoterminale o quello derivante all’utilizzo di sostanze chimiche); a questo punto (sempre entro trenta giorni) il datore di lavoro provvederà a nominare un medico competente che contribuirà alla revisione del DVR, elaborando un protocollo di sorveglianza sanitaria adeguato alla nuova mansione.
È quindi di fondamentale importanza ricordare che il Documento di Valutazione dei Rischi non è un documento statico, che una volta elaborato può essere dimenticato e archiviato come pratica assolta, bensì un documento che costituisce parte integrante dell’azienda seguendone l’evoluzione e i cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnici, con l’obiettivo di monitorare periodicamente e tempestivamente l’insorgenza (o la scomparsa) di eventuali rischi per i lavoratori, nonché le relative misure preventive e protettive.
La mancata effettuazione della valutazione dei rischi e la mancata adozione del documento in collaborazione con l’RSPP e il medico competente o la mancata nomina del RSPP comporta arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44. La sola pena dell’arresto da 4 a 8 mesi in alcuni tipi di aziende (con rischi biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni/mutageni, manutenzione/rimozione amianto, ecc.) in caso di mancata effettuazione della valutazione ed elaborazione del documento in collaborazione con RSPP e medico competente.