Ricevere copia del DVR è un diritto

di Andrea Farinazzo

Come spesso accade, quando ci sono lacune normative su determinate materie, ci si rifà alle varie sentenze per ristabilire un quadro giuridico di riferimento. È questo il caso anche del diritto del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ricevere copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

DIRITTO SÌ, MA CON DEI LIMITI
A mettere un primo tassello ci ha pensato la sentenza del TAR Marche (Sez. I, 7 settembre 2016 n. 506) stabilendo che il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano e dirigono le attività devono “consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute” e “consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda”. Inoltre, l’art.50, commi 4 e 6, del medesimo d.lgs. n. 81/2008 stabilisce, in merito alle attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che questi “su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)” e che “è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni”.  Quanto ai motivi di tale ultima previsione, chiarisce il TAR, “le limitazioni all’accesso innanzi richiamate rinvengono la loro ratio nell’esigenza di contemperare il diritto dei lavoratori a che siano attuate le condizioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro con quello del datore di lavoro alla riservatezza di talune informazioni”. La disciplina di cui al d.lgs. n.81/2008 si applica sia ai datori di lavoro pubblici che privati, sicché, anche in materia di accesso al DVR, le pubbliche amministrazioni sono tenute alla sua osservanza.

DISPONIBILITÀ, MODALITÀ, TEMPI
Nella sentenza del Tribunale di Milano (Sez. Lav., 29 gennaio 2010), il ragionamento del Tribunale sulle modalità concrete della consegna prende le mosse da una importante constatazione, ovvero che “non è più certamente controvertibile l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al Rls il DVR.”  Ciò detto, precisa la sentenza, “è evidente che il riconosciuto diritto da parte della legge al Rls di avere una copia del DVR con correlativo obbligo di consegna in capo al datore di lavoro implica la materiale disponibilità del documento stesso da parte del Rls, con conseguente ricezione dello stesso; ricezione che può avvenire sia in forma cartacea che informatica”.
Il Tribunale specifica che la consegna della copia – cartacea o digitale, a scelta del Rls – è necessaria, poiché spesso i documenti di valutazione rischi constano di centinaia di pagine che certamente non possono essere adeguatamente esaminati senza averne la materiale disponibilità. E poiché il ruolo del Rls all’interno dell’azienda è posto a presidio e controllo della salvaguardia di intessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori, ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire la consultazione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso.

IL LUOGO DI CONSULTAZIONE
Un’interessante pronuncia dell’anno scorso (Tribunale di Taranto, Sez. Lav., 26 settembre 2017 n.2944), che ha considerato illegittima una sanzione disciplinare comminata al Rls di una scuola da parte di un dirigente scolastico, fornisce ulteriori specificazioni in merito al luogo di consultazione del DVR. Saltando tutta la parte relativa al diritto del Rls di avere copia del DVR, di cui abbiamo ampiamente parlato e che anche questa sentenza conferma, la stessa si conclude con queste parole:“il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di estrarre copia del documento di valutazione dei rischi, e tale documento deve sì essere consultato in azienda, ma non necessariamente nell’ufficio ove è custodito”. Una precisazione non di poco conto.

DIRITTO A ESSERE INFORMATI
Infine, con la sentenza del TAR Abruzzo-L’Aquila (Sez. I, 12 luglio 2012 n. 467) è stato accolto il ricorso di un lavoratore di un Istituto pubblico, il quale aveva impugnato il diniego da parte dell’Istituto rispetto alla richiesta di accesso su tutta la documentazione inerente il procedimento di verifica della valutazione del rischio amianto nel luogo di lavoro. Il diniego da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato motivato affermando che “solo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nell’espletamento della sua specifica funzione, sarebbe abilitato a ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi”. Il Tribunale, in realtà, riconosce il diritto di accesso del lavoratore a tale informazione, in quanto “la normativa sull’accesso ai documenti amministrativi riveste una portata generalizzata che non tollera inibizioni applicative in virtù di disposizioni speciali”. La sentenza, tuttavia, puntualizza che il rappresentante dei lavoratori deve essere sempre previamente informato e consultato sulla valutazione dei rischi, con autonomi poteri propositivi mirati, più in generale, a sovrintendere e controllare in tempo reale ogni processo decisionale del datore inerente alla sicurezza del posto di lavoro. Ciò significa che la legge n.241 del 1990 incide sulla diretta cognizione degli atti datoriali già formati, ma non deroga al ruolo istituzionale del Rls quale organo di rappresentanza dei lavoratori, chiamato comunque alla esclusiva e qualificata interlocuzione con il datore di lavoro, anche sulla scelta delle modalità mirate a garantire la sicurezza.

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