Patto della fabbrica: prima intesa sulla sicurezza

di Andrea Farinazzo

Confindustria e Cgil, Cisl, Uil si sono incontrate il 12 dicembre 2018 e hanno condiviso la necessità e l’urgenza di addivenire, quanto prima possibile, a un’intesa ampia e condivisa sulla misurazione della rappresentanza, da recepire successivamente in legge, per dare certezza alla contrattazione collettiva e alla rappresentatività dei soggetti negoziali. Nell’occasione, è stato sottoscritto tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil un primo accordo di attuazione del “Patto per la Fabbrica” in materia di salute e sicurezza e rappresentanza sui luoghi di lavoro. L’intesa sulla sicurezza è importante, perché mette al centro dell’iniziativa delle parti la piena valorizzazione dei principi qualificanti del D.lgs. 81 del 2008. Dopo dieci anni dal decreto sulla salute e sicurezza, il Patto getta le basi per una serie di iniziative comuni finalizzate a garantire, attraverso una maggiore prevenzione, più elevati standard di sicurezza e più ampie tutele, rafforzando il clima di cooperazione tra imprese e lavoratori anche al fine di contrastare il pericolo di comportamenti e pratiche elusivi della legislazione vigente; punta al miglioramento delle tutele assicurative dell’Inail garantendo, nel rispetto degli equilibri tra premi e prestazioni, migliori livelli di tutela a favore dei malati di origine professionale e degli infortunati.

IL PATTO
Le parti hanno convenuto, inoltre, sull’opportunità di promuovere un Fondo per la tutela dei malati affetti da morbilità causata dall’amianto per garantire a essi un sostegno adeguato. L’accordo avvia un confronto in relazione alle trasformazioni tecnologiche e organizzative in atto nel lavoro e definisce alcuni criteri per la rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e su base territoriale, dandone più compiuta attuazione. Questa intesa rappresenta un ulteriore passo del percorso delineato col Patto per la Fabbrica, che da gennaio vedrà le parti impegnate sui temi della riduzione del costo del lavoro, delle politiche fiscali, delle politiche attive per l’occupazione, della formazione, del capitale umano, del welfare, nonché sui temi legati alla partecipazione in Europa con particolare attenzione alle politiche di coesione e di sviluppo. Alcune delle novità inserite all’interno dell’accordo sono qui sotto riportate e mettono in risalto la questione della cultura della sicurezza, non più visto come un obbligo di legge ma come uno stato di benessere quotidiano, dove il lavoratore è al centro del discorso sicurezza sul lavoro.

NUOVO MODELLO ASSICURATIVO
L’Inail nasce come un ente pubblico, non economico, con lo scopo di gestire l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con il passare degli anni senza una linea guida, il legislatore lo ha trasformato in un sistema di prevenzione e ricerca. Oggi, vista l’evoluzione produttiva, è necessario sviluppare un nuovo sistema di modello assicurativo che vada a garantire una prospettiva universale e inclusiva alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In questa logica dovranno essere affrontate alcune importanti questioni: la governance dell’istituto dovrà essere ripensata e resa più funzionale alle finalità istituzionali dell’Inail; la questione economica e finanziaria dell’istituto dovrà essere posta in equilibrio, la tariffa dei premi assicurativi dovrà essere aggiornata; ci dovrà essere un nuovo sistema di contrattazione; le prestazioni economiche in favore di malati e infortunati vanno migliorate, così come gli interventi di prevenzione riabilitazione.

MIGLIORARE IL QUADRO NORMATIVO
Le parti si sono impegnate nella revisione dell’accordo interconfederale del 22 giugno 1995 alla luce del D.lgs. 9 aprile 2008, così da contribuire a incentivare un’azione condivisa in materia di salute e sicurezza. Partendo dal fatto che la legislazione e le azioni di sicurezza non possono non tenere conto delle innovazioni tecnologiche e organizzative, tutto questo farà sì che verranno analizzati i rischi connessi al lavoro agile e all’invecchiamento sul posto di lavoro, con il contributo della commissione consultiva permanente, come previsto dall’articolo 6 del decreto 81/08.

INTERVENIRE SUL D.LGS. 81/2008
Il sindacato conviene di proporre al legislatore l’adozione di interventi modificativi e/o integrativi del D.lgs. 81/08 in base ai suddetti principi:

  1. Il decreto è configurato come normativa penale, a presidio del valore massimo della vita e della incolumità delle persone: bisognerà fare in modo che venga applicata senza deroghe con legalità, determinatezza, tassatività e chiarezza, con disposizioni chiare che vadano a determinare i ruoli, gli obblighi e le responsabilità;
  2. Nell’applicazione degli obblighi formale e documentali, bisognerà renderli con indicazioni, più semplici ma concreti ai fini della tutela della sicurezza;
  3. Sulla formazione bisognerà intervenire sull’accordo stato-regione, dando mandato alla commissione consultiva di indirizzare i piani formativi garantendo l’universalità del diritto e l’efficacia dei piani formativi e che gli stessi siano applicabili sul tutto il territorio nazionale;
  4. Sulla sorveglia sanitaria, bisognerà intervenire sull’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, intervenendo sulla disciplina vigente;
  5. Sulle malattie professionali bisognerà tenere conto degli studi effettuati dall’Inail, particolare attenzione va dedicata al tema della responsabilità penale in questa materia, riconducendo la responsabilità penale del datore di lavoro (in quanto fondata sulla omessa prevenzione) solamente le malattie la cui componente causale delle lavorazioni, rispetto ad altri elementi, estranei alla disponibilità giuridica del datore di lavoro;
  6. La cultura della prevenzione deve partire dalle scuole, per renderla integrante al nostro percorso di vita quotidiana. Porre un a carico delle istituzioni scolastiche la formazione della salute e sicurezza sul lavoro. Bisognerà introdurre una normativa chiara per i percorsi misti scuola lavoro (dai tirocini, apprendistato, e alternanza scuola-lavoro);
  7. La tecnologia è uno strumento di prevenzione, e può sostituirsi a lavori, insalubri, faticosi, monotoni, ripetitivi, solitari, particolarmente rischiosi. Come ad esempio la normativa che regola gli ambienti in spazi confinati, ha manifestato tutta la sua inadeguatezza alla luce di ripetersi di eventi analoghi a quelli da cui si prese spunto nel 2011;
  8. Bisogna ricondurre in tema di vigilanza una realtà unica con competenze degli organi di vigilanza, valorizzando la specializzazione nei diversi ambiti;
  9. Utilizzo degli organi di vigilanza sotto l’aspetto della prevenzione non solo come organo di sorveglianza.

LA VIGILANZA
Le modifiche apportate all’ispettorato del lavoro non hanno risolto le criticità presenti nella questione dei controlli e della prevenzione. Bisognerà ricondurre Asl, vigili del fuoco, Inail sotto un unico ente di controllo, così da privilegiare la sicurezza sul lavoro.

EVITARE INFORTUNI GRAVI E RICORRENTI
Il ripetersi di infortuni in settori ben definiti, nonostante l’adozione di provvedimenti ad hoc, dimostra l’insufficienza di azioni formali che non siano orientate e assistite dal contributo diretto e forte di chi, quotidianamente, assiste e tutela lavoratori e imprese (buona norma sarebbe la sostituzione di attrezzature obsolete).

PROTOCOLLO D’INTESA INAIL – PARTI SOCIALI
Prevediamo l’istituzione di un tavolo permanente che metta in atto:

  • La condivisione di temi sui quali approfondire le conoscenze;
  • Analisi su aspetti specifici in ordine a progetti di politica della prevenzione generali e settoriali;
  • Approfondimento delle analisi dei dati presenti negli open data;
  • Azioni congiunte (informative, formative, preventive) sulla base degli approfondimenti;
  • Forme di finanziamento sugli approfondimenti sviluppati.

Riteniamo che il Sistema Informativo nazionale per la prevenzione svolga un ottimo lavoro, ma ribadiamo il fatto che al suo interno debba esserci una presenza attiva della parte sindacale, il tutto prevedendo il rispetto delle norme della privacy.

NUOVE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI LAVORO
Il lavoro agile è solamente una delle tipologie che mettono in luce la necessità di adottare nuove regole e interpretazioni che tengano conto dell’evoluzione organizzativa, innalzando nel contempo la tutela dei lavoratori interessati. Si ritiene utile e necessario introdurre una legislazione che garantisca in ogni caso anche nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro, una specifica tutela assicurativa Inail contro infortuni e malattie professionali riconducibile alla stessa logica che disciplina l’ipotesi di infortunio in itinere, prendendo anche in esame le nuove modalità di lavoro innovative, come lavori di consegna, lavoro digital, cobot, tecnici e meccatronici.

REINSERIMENTO LAVORATIVO
Sarà utile istituire un coordinamento effettivo con gli aspetti normativi e contrattuali inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi inerenti la legge n. 68/1999; ma anche la creazione di procedure semplici, con la partecipazione delle parti sociali e automatismi, nella individuazione e nel finanziamento degli interventi che garantiscano la tempestività della realizzazione in vista dell’ingresso della persona in azienda.
In merito a tutto ciò si definirà un protocollo, entro il 30 di aprile 2019, contenente la disciplina delle regole di attuazione e svolgimento del ruolo, non previste nel presente accordo, così come il funzionamento del sistema di pariteticità. Per la questione dell’amianto le parti si incontreranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Patto per la fabbrica per verificare le condizioni della stipula di un possibile accordo in relazione alla costituzione di un Fondo pubblico per i malati di mesotelioma e malattie asbesto correlate.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *