di Andrea Farinazzo
Il complesso sistema delle sanzioni in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro merita un approfondimento dettagliato ed è da considerarsi in relazione al diverso grado di responsabilità, poiché coinvolge pressoché tutte le figure coinvolte nel servizio di prevenzione e protezione aziendale, datore di lavoro e non solo.
Per meglio comprendere come è articolato il sistema sanzionatorio è opportuno innanzitutto ricapitolare le diverse tipologie di responsabilità previste dal sistema giuridico.
La normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridica: penale, civile e amministrativa; all’interno delle categorie vi è poi una distinzione tra responsabilità individuali che possono essere di tipo soggettivo e di tipo oggettivo. Nel primo caso il soggetto è responsabile, e dunque sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente; nel secondo caso invece il soggetto è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione della posizione occupata. Un esempio è il caso in cui un datore di lavoro o un funzionario, in virtù della posizione gerarchica aziendale, sia tenuto a rispondere del comportamento di propri collaboratori.
Responsabilità giuridica penale
È sempre di tipo esclusivamente soggettivo, le sanzioni definite nel codice penale, previste per delitti e contravvenzioni colpiscono il soggetto individuale e prevedono pene di tipo detentivo, pecuniario o applicazioni di tipo accessorio (sospensioni, interdizioni e divieti). A questo proposito è opportuno ricordare che all’interno del complesso sistema di gestione definito dal D.Lgs 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, nell’art. 25 viene estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) reati definiti dagli articoli 589 e 590 del codice penale.
Responsabilità giuridica civile
Può essere sia di tipo soggettivo che oggettivo, le sanzioni sono definite dal codice civile (responsabilità extracontrattuale) o da un contatto tra le parti (responsabilità contrattuale) e colpiscono il soggetto individuale ma anche una impresa e prevedono generalmente il risarcimento del danno causato, più eventualmente quello delle spese istruttorie in caso di processo.
A questo proposito è importante ricordare e fare riferimento all’art. 2087 del Codice Civile: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”(responsabilità soggettiva). Ricadono inoltre in questa categoria di oneri anche i casi di responsabilità del datore di lavoro sui suoi lavoratori (responsabilità oggettiva).
Responsabilità giuridica di tipo amministrativo
È di tipo soggettivo e prevede sanzioni di tipo pecuniario piuttosto che interdittivo, colpisce sia soggetti individuali che enti. Entrando quindi maggiormente nel merito delle specifiche sanzioni attribuibili alle diverse figure aziendali va precisato che lo stesso D.lgs. 81/08 (o meglio il D.lgs. 106/09 che ha introdotto numerose modifiche relative agli aspetti sanzionatori) elenca le sanzioni per ogni obbligo e per ogni figura. Gli articoli 18, 19 e 20 definiscono quindi rispettivamente gli obblighi previsti per i datori di lavoro, i preposti e i lavoratori, nel Capo IV del Titolo I relativo alle disposizioni generali.
Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
Il Testo Unico ripresenta la stessa struttura per ogni titolo successivo elencando prima le disposizioni e poi, nell’ultimo capo di ogni titolo, le relative sanzioni previste in caso di inadempimento. Sia la quantità che l’entità delle sanzioni sono di conseguenza proporzionali al ruolo gerarchico e quindi al numero ed al livello di responsabilità e di potere esecutivo.
Sanzioni sulla sicurezza per i lavoratori
Il lavoratore sarà soggetto a sanzioni per inadempimenti relativi agli obblighi previsti, sanzioni di tipo prevalentemente pecuniario (sono previste in realtà anche pene detentive ma sono nella pratica assolutamente inattese) che vanno da un minimo di 50 fino a un massimo di 600 euro di ammenda per infrazioni più gravi. In ogni caso è opportuno ricordare che gli obblighi dei lavoratori risultano genericamente di tipo omnicomprensivo e sono condizionati dalla sussistenza di presupposti necessari indispensabili al loro adempimento, quali la formazione, l’informazione e la messa a disposizione di adeguati strumenti. Nella realtà di tutti i giorni è improbabile che un lavoratore incorra nelle sanzioni detentive ed economiche previste dall’art. 59 del D. Lgs 81/08, generalmente si procede a segnalazioni o richiami ufficiali; salvo che dall’omissione o dalla manomissione non ne derivi un incidente o un infortunio, casi per i quali l’istruttoria che ne deriva automaticamente può ragionevolmente portare all’applicazione della pena prevista.
Sanzioni per dirigenti e preposti
Di natura diversa, rispetto a quelle previste per i lavoratori, sono le sanzioni previste per preposti e dirigenti in seguito a inadempienze sulla sicurezza sul lavoro. Se per preposti un’inadempienza, legata per lo più ai doveri di sorveglianza e vigilanza, può portare a pene detentive e a sanzioni economiche fino ad un massimo di 1200 euro; per la figura del dirigente le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico possono essere ben più severe, e soprattutto maggiormente applicate, in funzione proprio del ruolo e delle responsabilità ricoperte.
L’art 55 del D.lgs. 81/08 elenca le principali sanzioni applicabili ai datori di lavoro e dirigenti, sia di tipo detentivo (fino a un massimo di otto mesi) che di tipo economico (fino a un massimo di 6.600 euro).
Le sanzioni per i dirigenti, tuttavia, vanno ben oltre quelle elencate nell’art. 55. Vi sono sanzioni relative alla non conformità dei luoghi di lavoro (Titolo II), piuttosto che alla mancata o non conforme apposizione di adeguata segnaletica (Titolo V) o alla errata o incompleta valutazione dei diversi tipi di rischio (Titoli dal VI all’XI) piuttosto che alla mancata formazione e informazione del personale.
Un importante capitolo è poi dedicato alle disposizioni in materia di procedura penale, art. 61 e Titolo XII del Testo Unico. Per le infrazioni da cui scaturiscano casi riconducibili all’omicidio colposo o lesioni personali colpose, “se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o che abbia determinato una malattia professionale” si innesca con procedura automatica una istruttoria di tipo penale.
Sanzioni per altre figure
Esistono altre figure all’interno del sistema di prevenzione aziendale che possono essere sanzionate se inadempienti rispetto ai propri obblighi. Per esempio il medico competente (art. 58) è sanzionabile con sanzioni amministrative, ammende e pene detentive, per la mancata elaborazione della corretta sorveglianza sanitaria, per la mancata trasmissione dei documenti sanitari agli enti preposti, e in generale per la non soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 25. I progettisti, i fabbricanti (art. 57), i fornitori e gli installatori, nonché i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, gli artigiani e gli appaltatori (art. 60).
Mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione Rischi
Un aspetto che è importante sottolineare è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione. Innanzitutto va segnalato che esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’Asl, l’Inps, l’Inail, piuttosto che i vigili del fuoco e che possono addebitare sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 fino a un massimo di 15.000 euro di ammenda al datore di lavoro e pene detentive fino a otto mesi. Inoltre, la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale. In conclusione si può quindi affermare che l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi risulta oggi un obbligo per le aziende italiane, rivolto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’adempimento della conformità legislativa; è pensato per essere un documento dinamico e interattivo che deve rispecchiare le reali particolarità specifiche dell’azienda, evidenziando da un lato le criticità e le relative misure di miglioramento, e dall’altro le esposizioni ai rischi effettivamente presenti nel contesto lavorativo.