Tutto quello che c’è da sapere sui DPI

di Andrea Farinazzo

Il 21 aprile 2018 è entrato in vigore il Regolamento 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale (DPI). Il Regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE ed ha a tutti gli effetti valenza di legge. Il provvedimento si è reso necessario per sopperire ad alcune mancanze della precedente direttiva e introduce importanti cambiamenti nel mondo della sicurezza sul lavoro. In particolare, con il nuovo Regolamento sui dispositivi di protezione individuale aumenteranno le responsabilità dei produttori, degli importatori, dei distributori e dei rivenditori. Al tempo stesso verrà garantita una maggiore affidabilità dei prodotti e la presenza di informazioni più complete per tutte le categorie dei DPI.

NUOVO REGOLAMENTO
Il nuovo Regolamento sui dispositivi di protezione individuale (DPI), che interessa direttamente i fabbricanti e tutta la catena di distribuzione (importatore, distributori), si pone l’obiettivo di rispondere alle carenze e alle incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione di conformità della Direttiva 89/686/CEE.

Persegue, quindi, i seguenti obiettivi:

  • stabilire i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI;
  • garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori;
  • stabilire delle regole obbligatorie per tutti gli Stati membri senza differenze di recepimento dagli Stati stessi.

NOVITA’

Sono diversi i cambiamenti introdotti dal provvedimento relativo ai dispositivi di protezione individuale. In particolare emerge come:

  • tutti i nuovi DPI immessi sul mercato dovranno avere una dichiarazione di conformità e un link diretto per trovarla;
  • la Certificazione Europea avrà una validità massima di 5 anni;
  • i DPI su misura rientreranno nel Regolamento;
  • aumenteranno le responsabilità dei produttori, degli importatori, dei distributori e dei rivenditori.

Inoltre i nuovi certificati CE saranno rilasciati a partire dal 21 aprile 2018. I certificati esistenti relativi alla vecchia Direttiva saranno validi fino al 2023, a condizione che il prodotto non subisca variazioni che ne richiedano una nuova certificazione e che l’attuale certificato non presenti una data di scadenza precedente.

DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE DEI DPI
Con il nuovo Regolamento sui dispositivi di protezione individuale, un DPI conforme alla precedente direttiva può cambiare categoria di appartenenza.

La nuova definizione delle tre categorie dei DPI è la seguente:

Categoria I 

Comprende i rischi dovuti: a lesioni meccaniche superficiali; al contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua; al contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; alle lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole); alle condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria III

Comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili rispetto a sostanze e miscele pericolose per la salute; atmosfere con carenza di ossigeno; agenti biologici nocivi; radiazioni ionizzanti; ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C; ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore; cadute dall’alto; scosse elettriche e lavoro sotto tensione; annegamento; tagli da seghe a catena portatili; getti ad alta pressione; ferite da proiettile o da coltello; rumore nocivo.

Categoria II

Include i rischi non elencati nelle due categorie precedenti.

È subito evidente come gli otoprotettori passino alla categoria più elevata. Al tempo stesso, però, si rileva anche una lista molto più lunga di rischi da cui devono proteggere i DPI di III categoria, quali radiazioni ionizzanti, annegamento, ferite da proiettili o coltelli, tagli da motosega manuale e getti ad alta pressione.

Dalla lettura dei RES inoltre emergono alcune novità di rilievo:

  • sono classificati come DPI anche i dispositivi amovibili;
  • per quanto riguarda i DPI di protezione dalle vibrazioni meccaniche, scompare l’obbligo per questi di dover attenuare il valore efficace delle accelerazioni trasmesse all’utilizzatore al di sotto dei valori limite raccomandati, rimanendo di fatto la sola indicazione di poter attenuare opportunamente le componenti di vibrazione trasmesse. La modifica nasce evidentemente dalla consapevolezza della scarsa efficacia di questa tipologia di DPI;
  • nell’ambito dei DPI di protezione per le scosse elettriche, compaiono al fianco dei DPI isolanti anche i DPI conduttori per operatori che lavorano sotto tensione;
  • relativamente alle protezioni dalle radiazioni non ionizzanti, oltre ai già presenti schermi/occhiali da protezione per le radiazioni ottiche si fa riferimento anche ai DPI destinati a proteggere la pelle dalle radiazioni non ionizzanti, i quali devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell’energia irradiata alle lunghezze d’onda nocive.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DEI DPI

La documentazione tecnica deve specificare i mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili. Tale documentazione deve comprendere almeno i seguenti elementi:

  • una descrizione completa del DPI e dell’uso cui è destinato;
  • una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
  • un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
  • disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
  • le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento del DPI;
  • riferimenti delle norme armonizzate che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;
  • se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
  • i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
  • relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
  • una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;
  • una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante;
  • per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;
  • per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.Durante la prima giornata di aggiornamento degli Rls regionali del Veneto e durante la Settimana della sicurezza sul lavoro, l’Ufficio Ambiente Salute e Sicurezza della Uilm nazionale ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per l’uso dei DPI in modo da stimolare tutti i nostri Rls Rlst dando spazio alla cultura della sicurezza.

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