Via libera alla cigs per cessazione

Dal 29 settembre e per gli anni 2019 e 2020, il trattamento di cassa integrazione straordinaria può essere riconosciuto, fino a 12 mesi all’anno, alle aziende che hanno cessato o stanno cessando attività produttive, anche in procedura concorsuale, qualora non abbiano concluso le procedure di licenziamento dei dipendenti.

TRE CONDIZIONI
Sono tre le condizioni alternative a cui è subordinato l’accesso alla Cigs: cessione dell’attività, piano di reindustrializzazione o misure di politiche attive del lavoro. Lo ha spiegato il ministero del Lavoro con la circolare n. 15/18 del 4 ottobre, a pochi giorni dall’entrata in vigore del Decreto Genova (Dl 109/18), che all’articolo 44 ha previsto la reintroduzione della Cigs per cessazione totale o parziale dell’attività. La nuova misura è da intendersi come una specifica ipotesi di crisi aziendale e, pertanto, può intervenire anche nel corso dell’intervento ordinario di Cigs. I 12 mesi di durata massima, precisa la circolare, vanno intesi “in deroga” alla durata massima totale di 24 mesi (30 mesi per aziende edili e affini) nel quinquennio mobile. L’erogazione verrà direttamente da parte dell’Inps, per monitorare in modo costante la spesa pubblica.

COME RICHIEDERLA
La richiesta è possibile, spiega sempre la circolare, nel caso in cui l’impresa abbia cessato oppure stia cessando l’attività produttiva e non ancora siano state concluse le procedure di licenziamento di tutti i lavoratori. Il ministero aggiunge che, per l’accesso al trattamento, è necessaria la presenza congiunta delle condizioni fissate dal dm n. 95075/2016: l’impresa decida di cessare l’attività produttiva e, contestualmente, evidenzi concrete e rapide prospettive di cessione azienda per l’aggravarsi di iniziali difficoltà e impossibilità di portare a termine un eventuale piano di risanamento originariamente predisposto; sia presentato un piano di cessione dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati; sia stipulato uno specifico accordo presso il ministero del Lavoro con la presenza dello Sviluppo economico e della/e regione/i interessata/e; nell’istanza sia presentato un piano di riassorbimento occupazionale dal cessionario, garantito dalle parti con la procedura sindacale di trasferimento di azienda.

DUE FASI
Per la richiesta della nuova Cigs va seguito un iter in due fasi: innanzitutto, la sottoscrizione dell’accordo governativo; poi, a stipulazione dell’accordo avvenuta, la presentazione di apposita istanza al ministero del Lavoro per il tramite del sistema informativo Cigsonline. L’istanza da inviare va corredata dal verbale di accordo, dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati alla sospensione o alle riduzioni orarie, anche coinvolti nel trasferimento aziendale, dal programma di cessione, ovvero dal piano di reindustrializzazione e dal programma di politiche attive regionali e dal piano delle sospensioni del personale.

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