Nel pomeriggio del 26 maggio 2021, presso la sede della Confapi a Roma è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e alla installazione di impianti Unionmeccanica Confapi, scaduto il 31 ottobre 2020.
L’accordo, pur avendo parecchi aspetti in comune con quello sottoscritto il 5 febbraio scorso con Federmeccanica e Assistal e comunque rispettando il principio, fondamentale per il Sindacato, dell’equivalenza dei costi, ha individuato normative e soluzioni specifiche.
Decorrenza e durata
Il rinnovo avviene con solo sette mesi di “vacanza contrattuale” essendo il CCNL precedente scaduto il 31 ottobre 2020 e i primi aumenti decorrono da giugno 2021. La scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2024 riducendo la distanza temporale tra le scadenze tra i due CCNL dell’industria metalmeccanica.
Aspetti economici e retributivi
I “flexible benefits” fino a oggi erogati nella misura di 150 euro, dal 2022 saranno di 200 euro e saranno effettivamente a disposizione entro la fine di febbraio di ciascun anno.
È stato incrementato da 60 a 96 euro annui il contributo a carico dell’azienda per la sanità integrativa EBMSalute, e questo servirà a garantire migliori coperture sanitarie per i lavoratori e le lavoratrici che si aggiungono a quelle previste da EBM e da EBMSalute.
Così come è stato chiesto al “Comitato esecutivo” di EBMSalute di valutare la possibilità per i pensionati di continuare a fruire della sanità integrativa con un contributo a loro carico.
Gli incrementi salariali sono del 5,7% su tutti i livelli come riportato nella tabella seguente e inglobano l’IPCA che a giugno di ciascun anno continuerà a essere calcolata e sarà il riferimento per l’incremento dei trattamenti di trasferta e di reperibilità. È stata comunque prevista una clausola di garanzia nel caso l’IPCA producesse aumenti superiori a quelli concordati, secondo la quale, in quel caso si farebbe riferimento ai valori reali per definire l’aumento contrattuale.
Aumenti salariali
Categoria | giugno 2021 | giugno 2022 | giugno 2023 | giugno 2024 | totale |
1 | 16,79 | 16,79 | 18,26 | 24,10 | 75,94 |
2 | 18,55 | 18,55 | 20,16 | 26,61 | 83,87 |
3 | 20,58 | 20,58 | 22,36 | 29,53 | 93,05 |
4 | 21,47 | 21,47 | 23,34 | 30,81 | 97,09 |
5 | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 33,00 | 104,00 |
6 | 24,66 | 24,66 | 26,81 | 35,38 | 111,51 |
7 | 26,46 | 26,46 | 28,76 | 37,95 | 119,63 |
8 | 28,77 | 28,77 | 31,27 | 41,28 | 130,09 |
9 | 32,00 | 32,00 | 34,78 | 45,90 | 144,68 |
Gli incrementi a regime sono di 93 euro al 3° livello e di 104 al 5°, leggermente inferiori a quelli di Federmeccanica e Assital, ma la differenza si ritrova tutta nella minore scopertura contrattuale, nel minore allungamento della durata del CCNL, nell’incremento dei “flexible benefit” e nell’aumento della contribuzione alla sanità integrativa e comunque i minimi tabellari del CCNL Unionmeccanica risultano e risulteranno anche a fine contratto leggermente superiori a quelli di Federmeccanica e Assistal.
Nuovi minimi contrattuali
Categoria | maggio 2021 | giugno 2021 | giugno 2022 | giugno 2023 | giugno 2024 |
1 | 1341,42 | 1358,21 | 1375,00 | 1393,26 | 1417,36 |
2 | 1481,45 | 1500,00 | 1518,55 | 1538,71 | 1565,32 |
3 | 1643,71 | 1664,29 | 1684,87 | 1707,23 | 1736,76 |
4 | 1714,97 | 1736,44 | 1757,91 | 1781,25 | 1812,06 |
5 | 1837,07 | 1860,07 | 1883,07 | 1908,07 | 1941,07 |
6 | 1969,67 | 1994,33 | 2018,99 | 2045,80 | 2081,18 |
7 | 2113,13 | 2139,59 | 2166,05 | 2194,81 | 2232,76 |
8 | 2298,00 | 2326,77 | 2355,54 | 2386,81 | 2428,09 |
9 | 2555,60 | 2587,60 | 2619,60 | 2654,38 | 2700,28 |
Aspetti normativi
Campo di applicazione: è stata inserita la produzione di veicoli ad alimentazione elettrica e sui componenti.
Sistema di informazione: le informazioni dovute per effetto del D. Lgs. 25/2007, recepito nel CCNL e valido per le imprese con oltre 50 dipendenti, vengono estese alle imprese con 35 dipendenti nelle quali sia presente la RSU.
Contratti a termine e somministrazione: le Parti hanno chiarito che la norma dei 44 mesi per la stabilizzazione non costituisce deroga rispetto ai tempi definiti dalle norme vigenti e si sono impegnate a ridiscutere la materia in caso di modifiche del quadro legislativo.
Lavori di pubblici servizi: pur con un testo differente rispetto al CCNL Federmeccanica e Assistal, abbiamo previsto un confronto con azienda cedente e subentrante per tutelare l’occupazione e i diritti economici e normativi dei lavoratori che “passano nel cambio appalto” assolutamente comparabile e compatibile almeno tra i CCNL della Categoria. Questo perché spesso avviene che questi cambi appalti avvengano tra aziende che applicano CCNL diversi.
Classificazione dei lavoratori: Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm hanno convenuto di istituire una commissione per la riforma dell’inquadramento professionale che avrà effetto dal prossimo rinnovo del CCNL e che non dovrà comportare né perdite né vantaggi per le aziende e i lavoratori.
Già da subito, le Parti hanno convenuto che i lavoratori addetti al ciclo produttivo che svolgono mansioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma solo un breve periodo di pratica dal 1° ottobre 2021 passeranno o saranno inquadrati alla 2a categoria.
Inoltre, lo stesso avverrà per i lavoratori che svolgono attività manuali non collegate al ciclo produttivo che saranno inquadrati nella 2a categoria a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Lavoro agile: le Parti hanno deciso di stabilire alcune prime, basilari regole per lo svolgimento del lavoro agile, rinviando al superamento della fase emergenziale legata alla Pandemia la definizione di un quadro di regole completo.
Già nel testo sottoscritto vengono confermati il diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello per il lavoro in presenza e il diritto alla disconnessione al di fuori dell’orario di lavoro.
Contrazione temporanea di lavoro: è stato riformulato l’articolo in questione per prepararsi a gestire la difficile fase del “dopo pandemia”, richiamando tutti alla necessità di minimizzare gli impatti occupazionali negativi.
Accantonamento straordinari in Banca ore: la volontà del lavoratore o della lavoratrice di voler accantonare le ore di straordinario svolte in banca ore deve essere comunicata entro il mese nel quale si svolgono gli straordinari.
Ferie: si è definito che l’epoca delle ferie collettive sarà stabilita di norma entro il mese di maggio di ciascun anno.
Malattia: laddove il precedente CCNL prevedeva particolari attenzioni per un elenco determinato di malattie gravi (emodialisi, morbo di Cooley, neoplasie e malattie cardiocircolatorie) si è prevista un’estensione a casi di analoga gravità.
Formazione continua: è stato confermato il “diritto soggettivo alla formazione professionale” nella misura di 24 ore per triennio. Entro il 2021 potranno essere utilizzate le ore residue del triennio 2017 – 2020 che per varie ragioni (pandemia inclusa) non siano ancora state svolte.
Da giugno 2021 inizia inoltre un nuovo periodo che si concluderà a dicembre 2024, prorogabile a giugno 2025, per un nuovo monte ore, sempre di 24 ore per ciascun dipendente.
Inoltre, i lavoratori o le lavoratrici che rientrano da un’assenza di almeno 6 mesi (5 mesi in caso di maternità) hanno diritto a chiedere di fruire al rientro di corsi di formazione professionale.
Donne vittime di violenza di genere: declinando nel testo contrattuale i contenuti dell’intesa confederale del 20 dicembre 2018, le Parti hanno stabilito che le donne vittime di violenza di genere e/o familiare, possano ottenere tre mesi aggiuntivi di permesso retribuito rispetto a quanto stabilito dall’articolo 24 del D. Lgs 80/2015 e che abbiano anche il diritto a richiedere il lavoro agile, il part time e, nel caso l’azienda abbia più sedi, il trasferimento se questi cambiamenti possono giovare alle condizioni e alla sicurezza della vittima.
Ambiente di lavoro e break formativi: le Parti hanno sottoscritto un’apposita intesa per lo svolgimento dei “break formativi”, brevi interventi da svolgersi nei reparti produttivi per spiegare e richiamare l’attenzione dei lavoratori e delle lavoratrici sulle questioni legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Quota di servizio: anche in questo rinnovo chiederemo ai lavoratori e alle lavoratrici non iscritti a qualsiasi Organizzazione sindacale di sostenere l’azione sindacale con una contribuzione una tantum di 35 euro sulla retribuzione di novembre 2021.
Elemento interessante è che – anche se ovviamente con modalità diverse – Unionmeccanica vorrebbe implementare analoga iniziativa nei confronti delle aziende che applicano il CCNL e non sono iscritte.
Informazione e consultazione dei lavoratori: come previsto da Regolamento unitario che è stato distribuito nei giorni scorsi, da oggi 31 maggio e fino al 23 giugno si svolgeranno le assemblee per informare i lavoratori e le lavoratrici a cui si applica il CCNL Unionmeccanica Confapi di quanto previsto nell’ipotesi di accordo. Nei giorni 23, 24 e 25 giugno si svolgerà il referendum, ma – in considerazione della situazione pandemica – sarà possibile anche svolgere la consultazione al termine delle singole assemblee.
Uilm Nazionale