Rotabile ferroviario-amianto: informazioni e notizie utili

PREMESSA
Con la promulgazione della circolare n. 37 del 24 febbraio, preceduta da un incontro tra la Direzione Centrale pensioni INPS e FIM FIOM UIL accompagnati dai Patronati INCA INAS ITAL, la vertenza per il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori del settore rotabile ferroviario esposti a fibre di amianto, finalmente, approda ad una soluzione organica.
La presente informativa si pone con l’obiettivo di fornire alle strutture ed alle RSU una sintesi efficace dell’impianto legislativo e delle norme applicative vigenti, evidenziando altresì le tematiche oggetto di confronto all’interno del Tavolo tecnico con INPS e gli aspetti su cui sarà necessaria una eventuale azione legale.
Per rendere l’esposizione il più funzionale possibile, abbiamo predisposto la presentazione con una serie di quesiti di carattere generale, cui seguono alcune specifiche per le platee di lavoratori soggette o meno al monitoraggio.

1. QUADRO NORMATIVO GENERALE
1.1 Destinatari
Sono beneficiari della normativa previdenziale i lavoratori:
a) che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;
b) iscritti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL
c) non titolari di prestazione pensionistica diretta
d) che hanno presentato la domanda di certificazione entro il termine perentorio del 2 marzo 2018

1.2 Effetti del beneficio previdenziale
La normativa riconosce la rivalutazione, per il coefficiente dell’1,5, del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall’INAIL “e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”, determinando così un anticipo dei requisiti contributivi per l’accesso al pensionamento. Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.
Pertanto, il beneficio si estrinseca in una maggiorazione dell’anzianità contributiva e non ha nulla a che vedere con le disposizioni che prevedono l’accredito della contribuzione figurativa.
Allo stato attuale, l’INPS in relazione ad altre tipologie diverse dai “benefici amianto” non contempla maggiorazioni sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo.

2. PLATEA AL 31 DICEMBRE 2020 – non soggetta a monitoraggio –

2.1 Composizione della platea
È composta dai lavoratori che:
a) anche mediante l’applicazione del beneficio previdenziale raggiungono 30 novembre 2020 i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia ordinaria o del sistema contributivo che comportano, di conseguenza, una decorrenza teorica della pensione entro il 1.12.2021
b) anche mediante l’applicazione del beneficio pensionistico previdenziale raggiungono entro il 31 agosto 2020 i requisiti contributivi per la pensione anticipata ordinaria o del sistema contributivo (finestra trimestrale che comporta, di conseguenza, una decorrenza teorica entro il 1.12.2020).
Eventuali ricorsi relativi alla mancata inclusione nella suddetta platea vanno verificati con i Patronati a livello territoriale e promossi presso INPS territoriale.

2.2 Comunicazione INPS
Ai lavoratori in possesso dei suddetti requisiti, l’INPS sta recapitando una lettera con la quale verrà comunicato l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione. Si consiglia in ogni caso di recarsi al Patronato per la verifica della propria situazione.

2.3 Modalità di accesso al pensionamento
Le domande di pensione presentate a suo tempo sono valide e non occorre ripresentare una nuova domanda.
Prima di cessare il rapporto di lavoro è necessario attendere la lettera con la quale l’INPS certifica il diritto a prescindere dal fatto che i periodi di maggiorazione siano esposti o meno nell’estratto contributivo o certificativo. Per procedere con le dimissioni dall’attività lavorativa, occorre recarsi al Patronato che provvederà a trasmetterle in via telematica.
Per essere esonerati dal monitoraggio il diritto all’anticipo pensionistico deve essere usufruito entro il 1° dicembre 2021 (decorrenza pensione 1.12.2021 e cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 novembre), pena ingresso nel monitoraggio della platea dal 2021.

3. PLATEA DAL 1° GENNAIO 2021 – soggetta a monitoraggio –

3.1 Definizione della platea complessiva
La circolare INPS n° 37 del 24 febbraio (allegato 2) conferma le tempistiche già contenute nella Legge di Bilancio 2021:
– 2 marzo invio richieste ai datori di lavoro relative all’integrazione delle domande, da parte delle INPS territoriali
– 31 maggio invio ad INPS territoriale della documentazione integrativa da parte dei datori di lavoro
– 15 giugno trasmissione della documentazione pervenuta all’INAIL da parte delle sedi territoriali INPS
– 14 agosto invio delle certificazioni tecniche da parte di INAIL
– 30 settembre aggiornamento degli estratti conto e relativa comunicazione alla DC pensioni da parte delle sedi territoriali INPS
– 13 ottobre avvio operazioni di monitoraggio da parte di DC INPS
– 30 novembre conclusione monitoraggio da parte di DC INPS
– 30 dicembre redazione della graduatoria da parte di DC INPS

3.2 Criteri di definizione della graduatoria
La legge di Bilancio 2021 indica i criteri gerarchici di composizione della graduatoria:
– la data di perfezionamento, nell’anno di riferimento, del primo tra i richiamati requisiti pensionistici, anche tenendo conto dell’applicazione del beneficio
– a parità di data di perfezionamento del requisito pensionistico, prevale la data di presentazione della domanda del beneficio (entro il 2 marzo 2018)
Il tutto entro il tetto annuale delle risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2021: gli eventuali “over booking” andranno a comporre le posizioni di testa della graduatoria nella successiva annualità.

3.3 Graduatorie 2022 e anni a venire
Nell’incontro del 23 febbraio, la Direzione Centrale Pensioni INPS ha affermato l’intenzione di predisporre le graduatorie annuali entro l’autunno dell’anno precedente a quello del pensionamento.

4. TAVOLO TECNICO INPS
Nel corso dell’incontro del 23 febbraio, sono state evidenziate le seguenti esigenze di approfondimento:
i) inserimento in Estratto Contributivo dei periodi relativi al presente beneficio
ii) estensione della maggiorazione anche alla parte di pensione calcolata secondo il sistema contributivo
iv) compatibilità tra il presente beneficio e vigenti pensioni di inabilità e/o invalidità che consentono lo svolgimento della prestazione lavorativa
v) ricalcolo dell’importo pensione per i titolari di pensione raggiunta senza maggiorazione contributiva (periodo di stasi 2016-2020)
vi) riconoscimento della pensione ai superstiti in caso di premorienza del lavoratore che aveva presentato la domanda di certificazione entro il 2 marzo 2018

5. PROBLEMATICHE APERTE

Oltre a quanto già esposto nella parte generale, per quanto relativo alla platea dal 2021, si evidenziano le seguenti tematiche:
i) aziende inadempienti
in corso un approfondimento legale ai fini di una diffida in caso di mancata produzione della documentazione richiesta da INPS entro il termine previsto
ii) rigetto delle certificazioni INAIL
preparazione di specifici ricorsi, sentiti i nostri rappresentanti CIV Inail, immediatamente dopo il riconoscimento del diritto alla platea 2020
iii) somministrati e dipendenti da aziende terze
la certificazione INAIL è rilasciata ai soli dipendenti assicurati con i codici Ateco 30.20.01 e 30.20.02 e relativi profili e declaratorie; pertanto, per quanto relativo ai lavoratori esclusi dalla norma, comunque esposti alle fibre di amianto in occasione dello svolgimento delle medesime mansioni, si rende necessario un approfondimento di carattere legale orientato alla promozione di una “causa pilota”.
iv) incremento delle risorse annue previste
in occasione dell’iter di approvazione delle Leggi di Bilancio, al fine di evitare il rischio di over booking.

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